Carta docente e giudizio di ottemperanza: improcedibilità per cessazione della materia del contendere dopo l’adempimento tardivo dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 2316 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza non preclude all’Amministrazione di eseguire spontaneamente il giudicato, ancorché in via tardiva. L’avvenuta integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, successiva alla notifica del ricorso ma precedente alla decisione, determina la cessazione della materia del contendere, da dichiararsi con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, trattandosi di esito non dipendente dalla volontà della parte ricorrente.
Il Fatto
Una docente, in servizio presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 1.500,00. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione.
A fronte dell’inerzia, la docente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione della Carta e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, con memoria depositata poco prima dell’udienza camerale, la difesa della ricorrente aveva documentato l’avvenuta erogazione, da parte del Ministero, di quanto riconosciuto dalla sentenza ottemperanda.
Il Collegio ha quindi verificato che la domanda era risultata pienamente soddisfatta, essendo intervenuta l’esecuzione del comando giudiziale da parte dell’Amministrazione resistente. Tale circostanza, sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, istituto che ricorre quando la pretesa azionata in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo, venendo meno l’interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il TAR le ha poste integralmente a carico del Ministero soccombente, liquidandole in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari. La soccombenza virtuale è stata infatti correlata all’adempimento solo sopravvenuto, non potendo l’esito del giudizio dipendere dalla mera iniziativa satisfattiva dell’Amministrazione successiva alla notifica del ricorso.
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Nota della Redazione
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