Sanzione per fiscalizzazione dell’abuso edilizio: obbligo di attualizzazione del costo di produzione (TAR Lombardia n. 2288 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fiscalizzazione dell’abuso edilizio ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, la determinazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione costituisce attività vincolata, i cui parametri sono interamente predeterminati dalla legge. Il rinvio alla legge 27 luglio 1978, n. 392 opera esclusivamente per la determinazione del parametro economico del costo di produzione e non si estende alla definizione dei criteri per la misurazione fisica dell’abuso, che va riferita alla consistenza reale dell’opera, comprensiva degli elementi strutturali. L’abuso edilizio ha natura di illecito permanente: il costo di produzione va pertanto attualizzato al momento dell’irrogazione della sanzione, applicando gli indici ISTAT del costo di costruzione, in coerenza con i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1, 2 e 3 dell’8 marzo 2024; è corretta la base di calcolo costituita dal costo unitario stabilito dal D.M. 18 dicembre 1998, aggiornato fino all’adozione del provvedimento, trattandosi di criterio prudenziale e più favorevole rispetto all’integrale attualizzazione del costo storico.
Il Fatto
Un contribuente acquistava un immobile unifamiliare e, nel corso di lavori di ristrutturazione, accertava difformità rispetto al titolo edilizio originario del 1960, consistenti nello spostamento del sedime che aveva comportato la violazione della distanza minima legale da un edificio frontistante. Presentata istanza di fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, corredata da relazione tecnica che quantificava la sanzione in misura ridotta, l’amministrazione comunale accoglieva l’istanza ma determinava l’importo dovuto in importo sensibilmente superiore, senza allegare la documentazione di calcolo.
Avverso tale determinazione il ricorrente proponeva ricorso deducendo il difetto assoluto di motivazione e l’erronea applicazione dei criteri di calcolo della sanzione, contestando in particolare l’attualizzazione del costo di produzione e la superficie considerata a base del calcolo.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che l’obbligo di motivazione va valutato in chiave funzionale: la quantificazione della sanzione per fiscalizzazione è attività vincolata a parametri legali, sicché l’onere motivazionale risulta attenuato. Nel caso di specie il provvedimento indicava la norma applicata e l’amministrazione aveva fornito, su richiesta, una spiegazione dettagliata della metodologia di calcolo, rendendo disponibile il documento contabile. La mancata allegazione della tabella integra al più un’ipotesi di motivazione per relationem ad atti interni resi conoscibili, non un difetto assoluto di motivazione.
Sul secondo motivo, il Tribunale affronta il contrasto giurisprudenziale in ordine all’attualizzazione del costo di produzione. Richiamato l’orientamento che esclude la rivalutazione, il Collegio aderisce alla tesi opposta, fondata sulla natura di illecito permanente dell’abuso edilizio: la condotta perdura sino al ripristino o alla regolarizzazione, sicché trova applicazione il regime sanzionatorio vigente al momento dell’irrogazione, secondo il principio tempus regit actum. La sanzione pecuniaria sostitutiva persegue finalità ripristinatorie e dissuasive, non meramente afflittive, e un calcolo basato su valori storici non attualizzati si risolverebbe in una sanzione simbolica che premia l’autore dell’illecito e ne consente un indebito arricchimento.
Il Collegio estende alla fattispecie di cui all’art. 34 i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria nn. 1, 2 e 3 dell’8 marzo 2024 in tema di art. 33, affermando la necessità di attualizzare il costo complessivo di produzione secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione. Correttamente l’amministrazione ha assunto come base il costo unitario del D.M. 18 dicembre 1998, aggiornandolo con gli indici ISTAT sino all’adozione del provvedimento: criterio prudenziale e comunque più favorevole rispetto all’integrale rivalutazione del costo storico.
Quanto alla superficie, il rinvio alla legge n. 392/1978 opera solo per il parametro economico: la “parte dell’opera realizzata in difformità” va misurata nella sua consistenza fisica reale, comprensiva dei muri perimetrali. La doglianza relativa alla sproporzione della sanzione, parametrata al prezzo di acquisto dell’immobile, è respinta perché la misura è finalizzata a neutralizzare il vantaggio economico e a costituire alternativa effettiva alla demolizione. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese, in ragione del contrasto giurisprudenziale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.