Ottemperanza per la Carta docente: l’inerzia dell’Amministrazione dopo il giudicato legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2284 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, una volta accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e la sua notifica all’Amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, l’inerzia dell’Amministrazione obbligata costituisce presupposto per l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo, nel condannare l’Amministrazione a eseguire il giudicato, può nominare fin d’ora un commissario ad acta che opererà solo in caso di perdurante inottemperanza, senza che per tale attività sia dovuto compenso, trattandosi di funzione istituzionale affidata a un dipendente pubblico.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogargli la Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00. La sentenza, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, non era stata tuttavia eseguita.
Il docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. L’Amministrazione scolastica si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha preliminarmente accertato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano, e che era stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse provato di aver dato esecuzione al titolo esecutivo, il ricorso è stato ritenuto fondato.
Il Collegio ha accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione a erogare la somma dovuta entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato quale commissario ad acta, precisando che questi avrebbe operato solo su istanza del creditore e senza diritto a compenso, trattandosi di funzioni istituzionali connesse alla gestione della spesa pubblica.
Il TAR ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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