Acquisizione gratuita ex art. 31 T.U.E.: sospesa se l’ordinanza presupposta non è chiaramente edilizia (TAR Lombardia n. 542 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di cautela, è non manifestamente infondata la prospettazione secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 T.U.E. presuppone un’ordinanza di demolizione che sia chiaramente qualificabile come atto repressivo edilizio in senso stretto. Qualora il provvedimento presupposto richiami in modo centrale la disciplina della sicurezza stradale e delle relative fasce di rispetto, la sua sussunzione nel paradigma dell’abuso edilizio non è auto-evidente e richiede approfondimento di merito. Il periculum in mora è integrato dall’effetto ablativo definitivo del diritto di proprietà, non ristorabile per equivalente.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 11 del 2014, l’atto ricognitivo di intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la successiva ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria, tutti adottati dal Comune di Sesto San Giovanni. L’ordinanza del 2014 concerneva un manufatto ad uso recinzione ed era stata già confermata in un precedente contenzioso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che l’ordinanza n. 11/2014, per come documentata, non rendesse immediatamente percepibile l’esercizio del potere repressivo edilizio tipico ex art. 31 T.U.E. L’atto valorizzava in modo centrale il parere negativo della società proprietaria dell’infrastruttura autostradale e richiamava l’art. 211 d.lgs. 285/1992, norma relativa alla sicurezza stradale e alla procedura di ripristino, lasciando emergere una possibile diversa matrice funzionale dell’ordine.
Proprio questa commistione rendeva, ad un primo esame, non manifestamente infondata la tesi del ricorrente circa la natura non edilizia del provvedimento presupposto. La qualificazione dell’ordinanza del 2014 come atto presupposto edilizio, con le conseguenti derivazioni acquisitive e sanzionatorie, non risultava quindi auto-evidente ed esigeva un approfondimento sulla corretta sussunzione e sulla coerenza dell'”innesto” postumo degli effetti ex art. 31 T.U.E..
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell’effetto ablativo prodotto dall’atto di acquisizione: la perdita del diritto di proprietà è definitiva e non ristorabile in caso di vittoria nel merito. Nel bilanciamento, la tutela della proprietà ha prevalso sull’interesse pubblico all’immediata acquisizione.
Il TAR ha quindi accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati nella parte in cui presuppongono il meccanismo acquisitivo, con compensazione delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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