Accolto il ricorso per l’ottemperanza: l’Amministrazione deve dare esecuzione al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2241 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’Amministrazione è obbligata a dare esecuzione al giudicato entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. Decorso inutilmente tale termine senza che l’Amministrazione abbia provveduto, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione entro un termine determinato e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente adiva il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Il tribunale accoglieva la domanda, condannando il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente la suddetta carta, per l’importo complessivo di euro 2.500, oltre alle spese di lite.
La sentenza, notificata al Ministero il 14 marzo 2025 e non impugnata, passava in giudicato. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, verificata la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. In primo luogo, il giudice ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata al Ministero e che era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti. Ha altresì rilevato che, alla data della notifica del ricorso, risultava inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione avesse adottato alcun adempimento.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero desse piena esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, al quale ha assegnato il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata per porre in essere tutti gli atti necessari. Il commissario è stato autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specifici e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, nonché a delegare le proprie funzioni a un funzionario della direzione territoriale.
Il giudice ha precisato che, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del commissario, non spetta alcun compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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