Estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del ricorrente (TAR Lombardia n. 1158 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura anche per rinunciare e accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., salvo che le parti non si oppongano ex art. 84, comma 3, c.p.a. Il rinunciante è tenuto a rimborsare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle ex art. 84, comma 2, c.p.a. L’estinzione è dichiarata con sentenza quando la rinuncia sia accertata all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 85, comma 9, c.p.a.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal parere parzialmente sfavorevole reso dalla società concessionaria Autostrade per l’Italia S.p.A. in data 28 aprile 2023, con cui è stato espresso dissenso alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, con cambio di destinazione d’uso, di un fabbricato esistente sito all’interno della fascia di rispetto autostradale, in Comune di Osio Sopra (BG).
Il ricorrente ha impugnato tale parere, unitamente agli atti presupposti e connessi, ivi inclusa la Circolare ANAS del 16 giugno 2011, dinanzi al TAR Lombardia. Nelle more del giudizio, tuttavia, la parte ricorrente ha depositato rinuncia agli atti, sottoscritta anche da tutte le altre parti costituite — la società concessionaria, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS Gruppo FS Italiane — le quali hanno espressamente accettato la rinuncia e concordato con la richiesta di estinzione e di compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la regolarità della rinuncia depositata in data 9 luglio 2026, ne verifica la ricevibilità alla luce del quadro normativo delineato dal codice del processo amministrativo. In particolare, l’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. impone di dichiarare estinto il giudizio in caso di rinuncia, a condizione che le parti che abbiano interesse alla prosecuzione non si oppongano, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 3, secondo periodo, c.p.a.
Il Tribunale accerta che la rinuncia è stata accettata espressamente da tutte le controparti costituite e che il difensore del ricorrente era munito di procura anche per rinunciare agli atti del giudizio, essendo tale potere espressamente contemplato nella procura in calce al ricorso introduttivo. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione.
In ordine alle spese, il Collegio valorizza la richiesta concorde delle parti. Pur essendo la regola generale quella per cui il rinunciante deve rimborsare le spese degli atti di procedura compiuti, l’art. 84, comma 2, c.p.a. attribuisce al giudice il potere di disporne la compensazione, avuto riguardo a ogni circostanza. L’espressa e concorde domanda delle parti costituite integra il giusto motivo per compensare integralmente le spese e le competenze di lite.
Quanto alla forma del provvedimento, il Collegio applica la previsione dell’art. 85, comma 9, c.p.a., in base al quale l’estinzione è dichiarata con sentenza se si verifica o viene accertata in occasione dell’udienza di discussione. La camera di consiglio del 10 luglio 2026, fissata per la trattazione nel contesto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, costituisce il momento in cui il Tribunale prende atto della sopravvenuta rinuncia, rendendo necessaria la forma sentenziale.
Il ricorso è quindi dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
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Nota della Redazione
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