Ricorso improcedibile per sopravvenuto annullamento in autotutela degli atti di gara (TAR Lombardia n. 1153 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura di affidamento in partenariato pubblico-privato qualora, in data successiva alla proposizione del gravame, l’amministrazione abbia annullato in autotutela il provvedimento di approvazione del disciplinare di gara e gli atti conseguenziali, facendo venire meno l’utilità concreta che il ricorrente intendeva conseguire.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Chiari aveva approvato il disciplinare di una procedura aperta di rilevanza comunitaria, indetta dalla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” della Provincia di Brescia, per l’affidamento in finanza di progetto di un centro polifunzionale di trattamento termico per salme e resti umani. Il gravame concerneva, in particolare, la legittimità dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica previsti dal disciplinare di gara.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione resistente aveva adottato una nuova determinazione dirigenziale con cui aveva annullato in autotutela gli atti impugnati. A seguito di tale sopravvenienza, la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’annullamento in autotutela degli atti di gara, disposto dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso, aveva integralmente satisfatto l’interesse strumentale fatto valere dalla ricorrente, privando il giudizio di qualsiasi utilità residua.
In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza d’interesse costituisce causa di improcedibilità del ricorso. La circostanza che il provvedimento di annullamento fosse stato adottato prima dell’udienza di discussione ha determinato il venir meno dell’oggetto della controversia, rendendo superflua qualsiasi pronuncia nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione del complessivo andamento della vicenda e della definizione in rito della controversia, conformemente alla richiesta formulata dalla stessa parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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