Improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1058 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La pronuncia in rito consente la compensazione delle spese di lite, non essendo ravvisabile una soccombenza virtuale.
Il Fatto
La controversia concerne l’impugnazione, da parte di un privato, del provvedimento con cui il Comune aveva disposto la decadenza del contributo concesso per la ricostruzione post-sisma, nonché degli atti endoprocedimentali a esso collegati, tra cui la comunicazione di archiviazione della pratica SCIA e il parere del Comitato Tecnico Scientifico.
Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità. Nel corso del giudizio, tuttavia, con nota del 19.03.2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse, resa dalla parte ricorrente, integra una causa di improcedibilità del ricorso. Tale evenienza è espressamente disciplinata dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone al giudice amministrativo di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga la carenza di interesse.
La pronuncia in rito, fondata esclusivamente sulla sopravvenuta manifestazione di volontà della parte, prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure dedotte avverso il provvedimento di decadenza e gli atti presupposti. Ne consegue che non può configurarsi una soccombenza sostanziale, sicché le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
La sentenza, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., ha pertanto concluso il giudizio con declaratoria di improcedibilità, senza esaminare il merito delle questioni prospettate dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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