Quote latte: il giudicato sul prelievo 2000/2001 preclude il ricalcolo dopo le sentenze UE (TAR Lombardia n. 1040 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare latte, la definitività degli atti di imputazione del debito, consolidatasi per intervenuto giudicato, impedisce al contribuente di contestare, in sede di impugnazione della cartella di pagamento o con azione di accertamento, il contrasto con il diritto eurounitario della disciplina nazionale di calcolo del prelievo, anche se quel contrasto sia stato successivamente accertato dalla Corte di giustizia. La prescrizione del credito dell’ente riscossore resta interrotta e permanentemente sospesa per tutta la durata del giudizio impugnatorio promosso dal debitore davanti al giudice amministrativo, ancorché conclusosi con declaratoria di inammissibilità, con effetti che si estendono anche al periodo di sospensione legale. L’inoppugnabilità degli atti non esclude, tuttavia, il potere-dovere dell’amministrazione di intervenire in autotutela per rimuovere gli effetti di un provvedimento contrario al diritto dell’Unione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in capo al privato.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino impugnava dinanzi al Tribunale di Mantova la cartella di pagamento con cui l’AGEA aveva intimato il pagamento di oltre 235.000 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2000/2001, 2005/2006 e 2007/2008. Il giudice ordinario declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo e il ricorso veniva riassunto dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia.
Nelle more del giudizio intervenivano le sentenze della Corte di giustizia nei procedimenti riuniti che dichiaravano il contrasto con il diritto eurounitario della disciplina nazionale in materia di quote latte. La ricorrente integrava pertanto i motivi di ricorso, deducendo la nullità degli atti per contrasto con il diritto europeo e l’insussistenza del presupposto per l’applicazione del prelievo. Il TAR, dopo una prima decisione non definitiva che aveva accolto il ricorso per l’annata 2007/2008, dichiarandolo invece in parte inammissibile e in parte infondato per il 2005/2006, disponeva un approfondimento istruttorio limitatamente alla campagna 2000/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’esito dell’istruttoria, ha accertato l’esistenza di un contenzioso pregresso relativo all’annata 2000/2001. In particolare, una sentenza del TAR Lazio aveva respinto il ricorso con cui l’azienda, unitamente ad altre, aveva impugnato il provvedimento AGEA di compensazione nazionale per quel periodo. Tale pronuncia, pur riformata in appello, era passata in giudicato per la ricorrente, non comparsa tra gli appellanti. Il TAR ha inoltre considerato la sentenza del TAR Brescia, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione delle cartelle relative ai prelievi per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009.
Da tale quadro il Tribunale ha desunto la definitività degli atti di imputazione del prelievo per l’annata 2000/2001, consolidatasi ben prima della proposizione del ricorso e delle stesse pronunce della Corte di giustizia. Ne consegue l’impossibilità di utilizzare, contro gli atti di riscossione, argomenti riferibili al calcolo del prelievo supplementare, essendo ormai inoppugnabili gli atti di imputazione. Il Collegio ha precisato che oggetto del giudizio è la cartella, atto volto a sollecitare l’adempimento, e non gli accertamenti a monte, e che l’opposizione proposta dinanzi al giudice ordinario non valeva a escludere la definitività, contenendo solo censure formali.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il TAR l’ha ritenuta infondata. La prescrizione del credito risulta interrotta e permanentemente sospesa dal giudizio conclusosi con la sentenza del TAR Lazio, che ha respinto l’impugnazione delle imputazioni di prelievo. Il Tribunale richiama il principio per cui la pendenza di un giudizio impugnatorio promosso dal debitore sospende la prescrizione sino alla sua definizione, anche in caso di esito in rito, non operando in tal caso la regola dell’art. 2945, terzo comma, cod. civ. Vengono altresì valorizzati i periodi di sospensione legale connessi alla normativa emergenziale.
Il TAR ha infine ribadito che l’incontestabilità dei rapporti non esclude il potere doveroso di autotutela dell’amministrazione, atteso che il giudicato non elimina il contrasto con il diritto eurounitario e fa sorgere il diritto al risarcimento del danno. Le residue censure sono state rigettate richiamando le argomentazioni già svolte nella sentenza non definitiva. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e infondato per l’annata 2000/2001, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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