Improcedibilità per rinuncia non rituale (TAR Lombardia n. 1038 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, anche se resa in udienza, deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima, ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., per consentire a coloro che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio di opporvisi. In assenza di tale adempimento, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
I genitori di uno studente hanno impugnato dinanzi al TAR il provvedimento del Consiglio di Classe che aveva disposto la non ammissione del minore alla classe quarta, nonché la valutazione finale con insufficienze in diverse materie. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto scolastico si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza pubblica di discussione, la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, non avendo più interesse a una decisione di merito, e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ritualità della rinuncia. L’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. prescrive che la dichiarazione di rinuncia, anche se resa in udienza, debba essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima, al fine di consentire a quelle che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio di opporvisi.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che non vi era prova in atti dell’avvenuta notifica della rinuncia alle controparti nel termine prescritto. La dichiarazione resa in udienza non risultava, quindi, supportata dalle formalità richieste dalla norma processuale.
Ciononostante, il Collegio ha valorizzato la volontà espressa dalla parte ricorrente, ravvisando una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Tale circostanza, pur in assenza di una rinuncia formalmente valida, ha determinato il venir meno dell’interesse a coltivare il giudizio.
In applicazione dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile. La natura processuale della definizione del giudizio ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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