Domanda cautelare improcedibile se non depositata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito (TAR Lombardia n. 275 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare è improcedibile, ai sensi dell’art. 55, comma 4, c.p.a., quando la parte ricorrente non depositi l’istanza di fissazione dell’udienza di merito. L’improcedibilità non preclude la ripresentazione dell’istanza cautelare, previa rimozione delle preclusioni di legge e impregiudicato l’esito della stessa. La mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito determina il venir meno dell’interesse alla decisione sulla misura cautelare, atteso che l’ordinanza di sospensione avrebbe funzione meramente anticipatoria rispetto alla decisione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura competente aveva respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo e, contestualmente, aveva revocato il permesso stesso. Il ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio. Alla camera di consiglio fissata per la deliberazione della domanda cautelare, il Tribunale rilevava che il ricorrente non aveva provveduto a depositare l’istanza di fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha richiamato l’art. 55, comma 4, c.p.a., la cui disciplina subordina la trattazione della domanda cautelare alla presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito. L’assenza di tale istanza rende la domanda cautelare improcedibile, in quanto viene meno il presupposto processuale per la sua valutazione.
Il Collegio ha precisato che l’improcedibilità della fase cautelare non assume carattere definitivo: la domanda può essere ripresentata, a condizione che vengano rimosse le preclusioni di legge che ne hanno determinato l’esito. Tale possibilità è espressamente contemplata nel dispositivo dell’ordinanza.
Con riferimento alle spese della fase, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in considerazione dell’esito della fase stessa.
Il Collegio ha inoltre riservato al prosieguo, nell’ipotesi in cui l’istanza di fissazione venga depositata, ogni valutazione sulla validità e regolarità della procura alle liti e sulla ricevibilità del ricorso, rilevando che la notifica, ancorché tempestiva, sarebbe stata eseguita nel domicilio reale dell’Amministrazione e non presso l’Avvocatura dello Stato, con possibile effetto sanante derivante dalla successiva costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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