Conversione del permesso di soggiorno da stagionale: non rileva il reddito agrario normalizzato (TAR Lombardia n. 1017 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da stagionale a non stagionale, la verifica della capacità economica del datore di lavoro deve essere compiuta con riferimento al reddito imponibile o al fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio, come richiesto dalla circolare dell’INL n. 3/2022. Non può essere considerato, a tal fine, il c.d. reddito agrario normalizzato indicato in dichiarazione, trattandosi di un valore meramente strumentale al calcolo del numero di capi allevabili entro il limite previsto dall’art. 32, comma 2, TUIR, e non di un reddito effettivamente conseguito. Per il settore agricolo, la circolare consente altresì di fare riferimento agli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva chiesto alla Prefettura il nulla osta alla conversione del titolo in permesso per lavoro non stagionale, essendo stato conferito, dall’azienda agricola datrice di lavoro, il contratto alla società di nuova costituzione. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza, ritenendo il reddito dell’azienda incapiente rispetto alla soglia richiesta, sulla base delle verifiche operate dall’Ispettorato territoriale del lavoro, e non avendo considerato la dichiarazione dei redditi presentata dalla società dopo la domanda, ritenendola irrilevante in quanto postuma.
Avverso tale diniego, il ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo l’errore della Prefettura nell’avere ignorato la dichiarazione dei redditi presentata nei termini, dalla quale risultava un reddito agrario normalizzato di valore superiore alla soglia, e nell’avere invece utilizzato il saldo negativo della dichiarazione IVA quale indice di incapacità economica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la prima doglianza laddove censura la motivazione del provvedimento che escludeva la rilevanza della dichiarazione dei redditi presentata dopo la domanda di nulla osta. La dichiarazione, infatti, era stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto e prima del preavviso di rigetto, sicché non risultava strumentalmente confezionata per far figurare il requisito reddituale. Il precedente del TAR invocato dalla Prefettura è stato giudicato non pertinente, attenendo a un caso diverso di ravvedimento operoso a distanza di anni.
Tuttavia, la declaratoria di errore motivazionale non ha condotto all’accoglimento del ricorso. La Corte ha rilevato che la dichiarazione prodotta dal ricorrente attestava, in realtà, redditi dominicali e agrari ordinari ampiamente inferiori alla soglia di 30.000 euro, mentre la cospicua voce di reddito agrario “normalizzato” indicata in dichiarazione non rappresentava un reddito effettivo. Tale importo, come chiarito dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, costituisce il risultato di un calcolo intermediario volto a determinare il numero di capi allevabili entro il limite dell’art. 32 TUIR e, come tale, non può essere considerato al fine di valutare la capacità economica dell’impresa.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto corretta l’applicazione della circolare INL n. 3/2022 da parte della Prefettura. Per il settore agricolo, la circolare consente di assumere quali indici di capacità economica anche quelli risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d’affari al netto degli acquisti. Nella specie, il saldo era negativo per euro 105.757, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato.
Da ultimo, il Collegio ha rilevato che il contratto di soccida invocato dal ricorrente non era stato prodotto in giudizio e che la scrittura privata prodotta, priva di data certa, appariva riconducibile a un contratto commutativo piuttosto che a un contratto associativo come la soccida, senza che fosse fornita prova dell’effettivo versamento del compenso pattuito. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato con spese compensate.
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Nota della Redazione
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