Cessazione della materia del contendere per transazione e spese compensate (TAR Marche n. 1005 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stipulazione di un accordo transattivo tra le parti, successiva alla proposizione del ricorso, che realizzi compiutamente l’interesse del ricorrente e quello dell’amministrazione, determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito e legittima il giudice amministrativo a dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La declaratoria presuppone l’accordo delle parti, attestato dalla firma congiunta della domanda, e comporta l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti avevano impugnato dinanzi al TAR Marche una serie di atti del Comune di San Ginesio, tra cui la deliberazione di giunta di approvazione di una variante parziale al PRG, la determinazione di acquisizione sanante di un terreno ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e la successiva determinazione di esproprio, tutti finalizzati alla realizzazione di una struttura per la delocalizzazione temporanea di laboratori scolastici e di spogliatoi a servizio di una palestra geodetica.
In data 25 maggio 2026, i ricorrenti sottoscrivevano con l’amministrazione comunale un atto di transazione, conseguente all’adesione alla proposta dagli stessi formulata, con cui gli interessi di entrambe le parti risultavano integralmente soddisfatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che i ricorrenti, con atto depositato in data 29 maggio 2026, avevano rappresentato di avere sottoscritto l’atto transattivo con il Comune di San Ginesio. Tale atto, adottato in esecuzione di una delibera consiliare, aveva soddisfatto sia gli interessi dei ricorrenti, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito, sia quelli dell’amministrazione.
Il TAR ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando l’espressa adesione del Comune alla richiesta avanzata dai ricorrenti, attestata dalla controfirma del Sindaco sulla domanda congiunta.
In ossequio alla previsione di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a., che consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando sopravviene un accordo tra le parti che definisce la lite, il Collegio ha pronunciato la declaratoria, disponendo l’integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione dell’accordo intervenuto.
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Nota della Redazione
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