L’ammonimento del Questore non richiede la prova piena del reato di atti persecutori (TAR Marche n. 973 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11/2009 è una misura di prevenzione con natura monitoria e dissuasiva, non diretta all’accertamento della responsabilità per il delitto di atti persecutori. Non è richiesta la prova piena del reato, essendo sufficiente la presenza di elementi indiziari seri e convergenti dai quali possa desumersi una condotta reiterata, anomala, minacciosa o molesta, non accettata dalla persona offesa e idonea a determinarne un perdurante stato d’ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità o l’alterazione delle abitudini di vita. Il sindacato del giudice amministrativo si appunta sulla sussistenza dei presupposti di fatto, sulla completezza dell’istruttoria e sulla ragionevolezza della valutazione, senza sostituire un autonomo apprezzamento di merito a quello riservato all’Autorità di pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il Questore di Ascoli Piceno ha adottato un decreto di ammonimento nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, su richiesta di una donna che aveva denunciato condotte persecutorie protrattesi per anni: l’invio insistente di messaggi offensivi, la ricerca di informazioni sui suoi spostamenti e due episodi di particolare gravità in cui il destinatario del provvedimento avrebbe coinvolto terzi in iniziative intimidatorie. Il provvedimento è stato adottato senza comunicazione di avvio, giustificata dall’esigenza di celere definizione del procedimento.
Il ricorrente ha impugnato il decreto, deducendo la mancata partecipazione procedimentale, l’insufficienza dell’istruttoria e l’assenza di condotte attuali e reiterate. Ha inoltre contestato l’avvertimento relativo alla procedibilità d’ufficio in caso di reiterazione, e ha proposto istanza di accesso agli atti dell’istruttoria, parzialmente respinta dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha preliminarmente ricostruito la natura della misura, chiarendo che l’ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11/2009 è uno strumento di prevenzione preordinato a intercettare condotte moleste prima che si consolidino in fatti di maggiore gravità. Il giudizio richiesto al Questore è di tipo indiziario e prognostico, non già di accertamento della responsabilità penale per il delitto di atti persecutori.
Quanto al primo motivo, la censura basata sull’assunto che la richiesta descrivesse solo due episodi isolati è stata respinta: la narrazione della controinteressata ha delineato una sequenza protratta nel tempo, documentata anche dalle conversazioni WhatsApp prodotte, con messaggi offensivi e reiterati tentativi di contatto nonostante l’espresso rifiuto. La distanza temporale tra i due episodi più gravi non esclude la reiterazione, poiché la valutazione deve considerare complessivamente le condotte intrusive, tenuto conto dell’attualità dell’ultimo episodio, verificatosi meno di tre settimane prima della richiesta di ammonimento.
Il Collegio ha inoltre ritenuto non irragionevole l’attribuzione al ricorrente delle azioni compiute da terzi: la controinteressata aveva descritto circostanze concrete che, valutate nella logica indiziaria propria della misura monitoria, consentivano di ravvisare un coinvolgimento diretto, senza necessità di accertarne il ruolo concorsuale secondo il criterio del processo penale.
Il Tribunale ha concluso dichiarando il ricorso in parte improcedibile e in parte infondato. Essendo la sentenza anonimatizzata, il TAR ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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