Permesso di soggiorno: niente automatismi per mancato rapporto col datore originario (TAR Marche n. 944/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone all’amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Tale valutazione deve verificare se il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario sia imputabile a circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore e se il diniego risulti proporzionato rispetto all’effettivo percorso di inserimento lavorativo eventualmente maturato. La regola vale anche laddove lo straniero abbia già intrapreso un concreto percorso di regolarizzazione con un nuovo datore di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, faceva regolare ingresso in Italia il 21 giugno 2024 con visto per lavoro subordinato stagionale, a fronte di un nulla osta rilasciato per l’attività presso una società agricola, tramite intermediazione di una ditta di multiservizi. All’arrivo, tuttavia, non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, per vicende estranee alla sua volontà e riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Avendo presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno, la Questura di Ascoli Piceno adottava decreto di rigetto, ritenendo ostativa la mancata stipula del contratto con il datore originario. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, lamentando la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l’erronea valutazione dei presupposti di fatto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato si fondasse su un’applicazione meramente formale della disciplina, in contrasto con l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone una valutazione concreta della posizione dello straniero, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno.
Il Collegio ha rilevato che la mancata stipula del contratto con il datore originario non era dipesa da inerzia o volontà del ricorrente, come comprovato dalla presentazione di una denuncia-querela. La giurisprudenza, nel solco di Cons. Stato, ord. n. 2550/2025 e di TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025, esclude che il venir meno del rapporto lavorativo possa operare come automatismo impeditivo, richiedendo invece di valutare la peculiarità della fattispecie e la situazione soggettiva del lavoratore.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva avanzato una richiesta meramente esplorativa di attesa occupazione, ma aveva richiesto il rilascio del permesso con un nuovo datore di lavoro, attivando un concreto percorso di regolarizzazione. L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, aveva omesso ogni valutazione in concreto su tali elementi, risolvendosi in un automatismo procedimentale.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento è stato ritenuto viziato per violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e di motivazione, ed è stato annullato ai fini del riesame della posizione del ricorrente, con compensazione delle spese. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente orientamento espresso in TAR Marche, sentt. n. 89/2026 e n. 257/2026.
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Nota della Redazione
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