Il ricorso avverso il silenzio sull’erogazione del Contributo per il Disagio Abitativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Marche n. 937 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., segue le regole generali sull’interesse ad agire: la sopravvenuta carenza d’interesse, dichiarata dal ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e di merito sollevate dalla parte resistente. La definizione del giudizio nella fase cautelare, ancorché nell’ambito del rito accelerato, può costituire giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’istanza volta a ottenere l’erogazione del “Contributo per il Disagio Abitativo” (CDA), aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune resistente sulle proprie domande, diffide e dichiarazioni. Nel corso del giudizio, prima della decisione, la ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. Il Comune, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, insistendo per la condanna alle spese della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, rilevata l’avvenuta dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse depositata dalla ricorrente, ha ritenuto di dover definire il giudizio con declaratoria di improcedibilità. La circostanza che l’interesse al ricorso sia venuto meno nel corso del giudizio priva, infatti, il processo del suo oggetto sostanziale, rendendo ultroneo l’esame delle eccezioni preliminari e di merito formulate dal Comune resistente.
In applicazione dell’art. 35, primo comma, lett. b), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, non sia più ravvisabile l’interesse alla decisione. Tale pronuncia prescinde da ogni valutazione sulla fondatezza o ammissibilità delle originarie domande, atteso che la sopravvenuta carenza d’interesse opera quale causa di definizione del processo che precede il merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ravvisato giuste ragioni per la compensazione, valorizzando la definizione del giudizio nella fase cautelare, ancorché nell’ambito del rito accelerato di cui all’art. 117 cod. proc. amm. La natura della pronuncia e la sua intervenuta definizione in una fase non avanzata del processo hanno pertanto giustificato l’integrale compensazione delle spese tra le parti, nonostante la soccombenza virtuale della ricorrente derivante dalla declaratoria di improcedibilità.
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Nota della Redazione
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