DASPO urbano al minore: il pericolo attuale non richiede la certezza probatoria (TAR Marche n. 931 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai pubblici esercizi ex art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, applicato anche a minori ultraquattordicenni, non richiede la prova certa della commissione di reati, ma un giudizio prognostico di pericolosità fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del “più probabile che non”. Tale misura, incidendo sulla libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non su quella personale, può essere adottata dal Questore anche nei confronti del minore, pur in pendenza di procedimento penale, senza necessaria partecipazione del minore o dei servizi minorili. Il provvedimento deve essere circoscritto a luoghi specificamente individuati e non può estendersi all’azzeramento delle esigenze primarie di vita del destinatario.
Il Fatto
Il figlio minore dei ricorrenti veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per un episodio di rapina aggravata commessa nel centro di Ancona insieme ad altri minori, ai danni di due coetanei. Ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, il Questore adottava nei confronti del minore il c.d. DASPO urbano, interdirgli l’accesso a tredici esercizi pubblici e alle loro immediate vicinanze per la durata di tre anni.
Il provvedimento veniva impugnato con ricorso gerarchico al Prefetto, che lo respingeva con decreto. I genitori del minore proponevano ricorso al TAR avverso il silenzio-rigetto e il provvedimento questorile, successivamente esteso con motivi aggiunti al decreto prefettizio di rigetto, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per presunta mancanza del presupposto del pericolo per la sicurezza, per l’assenza di collegamento tra i luoghi interdetti e la condotta, per l’eccessiva durata del divieto e per questione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha preliminarmente respinto l’impugnazione del silenzio-rigetto, rilevando che il ricorso era stato proposto quando il procedimento gerarchico si era già concluso con decreto prefettizio in attesa di notifica. Nel merito, il Collegio ha ricostruito i principi che governano il DASPO urbano, qualificandolo come misura di prevenzione tipica del diritto amministrativo, volta ad anticipare la soglia d’intervento a situazioni di pericolo concreto.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per l’adozione della misura non è richiesta la certezza probatoria della commissione di reati, essendo sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico. Nel caso di specie, il Questore aveva fondato la sua valutazione sulla natura predatoria del fatto, sulla confessione del minore e sulla natura violenta della condotta in luogo pubblico frequentato da giovani, elementi ritenuti sufficienti a integrare il requisito del pericolo attuale.
Quanto alla censura sull’assenza di collegamento tra i luoghi interdetti e la condotta, il Collegio ha precisato che la norma non richiede che i reati siano commessi esclusivamente all’interno dei pubblici esercizi, potendo essere stati realizzati anche nelle immediate vicinanze degli stessi. I locali interdetti erano stati individuati come luoghi di attrattiva giovanile, circoscrivendo una porzione del centro cittadino ove era avvenuto l’episodio criminoso.
Sulla durata triennale della misura, il TAR ha ritenuto trattarsi di profilo discrezionale di merito, sindacabile solo in presenza di evidenti sproporzioni. Nel caso concreto, il divieto non incideva sulle esigenze primarie di vita del minore, essendo limitato a zone specifiche, e poteva essere riconsiderato all’esito positivo della messa in prova disposta dal Tribunale per i minorenni. Il Collegio ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale che distingue il divieto di recarsi in un luogo — incidente sulla libertà di circolazione ex art. 16 Cost. — dall’obbligo di permanere in un luogo determinato, che integra invece una restrizione della libertà personale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.