Conversione permesso di soggiorno: necessario il possesso del titolo per lungo soggiornanti (TAR Marche n. 181 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno UE in permesso per soggiornanti di lungo periodo richiede, ai sensi dell’art. 9-bis d.lgs. n. 286/1998, il possesso di un valido titolo di soggiorno in corso di efficacia. In sede cautelare, la mancata dimostrazione del possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo configura carenza del requisito normativo e legittima il rigetto dell’istanza di conversione da parte dello Sportello Unico Immigrazione.
Il Fatto
Due cittadini stranieri impugnavano dinanzi al TAR Marche i decreti con cui la Prefettura di Ascoli Piceno – Sportello Unico Immigrazione aveva rigettato le rispettive istanze di conversione del permesso di soggiorno UE. Gli istanti chiedevano la sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti di diniego, deducendo l’illegittimità del rigetto delle loro domande. Si costituivano in giudizio l’U.T.G. – Prefettura di Ascoli Piceno e il Ministero dell’Interno, contestando la fondatezza delle censure e la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la domanda incidentale ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che non emergessero profili di fumus boni iuris idonei a giustificare la concessione della misura cautelare richiesta. La valutazione del Tribunale si è incentrata sulla verifica dei presupposti normativi della conversione, con specifico riferimento al requisito indicato dall’Amministrazione come carente nella fattispecie.
Secondo la ricostruzione accolta dal TAR, la disciplina richiamata dall’Amministrazione – art. 9-bis del d.lgs. n. 286/1998 – esige che il richiedente la conversione sia titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel caso in esame, tale condizione non risultava dimostrata dagli istanti, circostanza che, ad un primo esame proprio della fase cautelare, appariva dirimente ai fini del rigetto delle domande di conversione.
La carenza del requisito del possesso di un valido permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti è stata pertanto ritenuta ostativa all’accoglimento dell’istanza di sospensione, in quanto il requisito in questione si configura come elemento costitutivo e indefettibile della fattispecie di conversione disciplinata dalla norma. Il Collegio ha conseguentemente respinto l’istanza cautelare, escludendo che i provvedimenti impugnati presentassero profili di evidente illegittimità, e ha provveduto alla compensazione delle spese di fase, con dispositivo di rigetto della domanda cautelare.
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Nota della Redazione
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