Accesso agli atti del sindacato: il diniego generico è illegittimo se la richiesta è specifica (TAR Marche n. 897 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’organizzazione sindacale, anche non rappresentativa, è legittimata ad esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi che coinvolgano le proprie prerogative o le posizioni di lavoro dei singoli, purché l’accesso non configuri un controllo preventivo e generalizzato sull’attività dell’amministrazione datrice di lavoro. È illegittimo il diniego di accesso fondato su una motivazione generica e stereotipata, quando la richiesta riguardi documenti specifici e delimitati, ovvero atti già formati la cui ostensione non richieda all’amministrazione un’attività di rielaborazione dati. In sede di scrutinio della domanda di accesso, rileva l’inerenza del documento all’interesse palesato dall’istante, non già l’utilità concreta del documento rispetto alla pretesa sostanziale sottostante: è sufficiente una valutazione in astratto. L’eventuale inesistenza degli atti richiesti deve essere dichiarata dall’amministrazione in modo espresso e puntuale, non potendo questa limitarsi a mere affermazioni generiche.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’annullamento del diniego, formatosi il 12 febbraio 2026, con cui l’Azienda Sanitaria Territoriale aveva respinto l’istanza di accesso presentata il 30 gennaio precedente. La domanda aveva ad oggetto il cronoprogramma per la selezione relativa alla C.O. 118, la documentazione sulle assegnazioni provvisorie successive alla pubblicazione della graduatoria della mobilità volontaria per infermieri e “qualsiasi altra documentazione” relativa all’applicazione dell’istituto della mobilità.
L’amministrazione aveva motivato il diniego affermando che la richiesta era generica e meramente esplorativa, in quanto implicava un’attività di rielaborazione dei dati cui non era tenuta. Il sindacato ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione del provvedimento di diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha premesso la sussistenza della legittimazione attiva dell’organizzazione sindacale, anche non rappresentativa, ad esercitare l’accesso per documenti che coinvolgano le prerogative del sindacato o le posizioni di lavoro dei singoli iscritti, purché non si configuri un controllo preventivo e generalizzato dell’attività dell’amministrazione, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 1295 dell’8 febbraio 2024.
Il Collegio ha quindi osservato che la motivazione del diniego risultava “sostanzialmente stereotipata e rivolta indiscriminatamente a tutti i punti della richiesta”. Al contrario, le istanze sub a) e b) erano da ritenere sufficientemente specifiche, riguardando il cronoprogramma di uno specifico settore e le assegnazioni provvisorie successive alla pubblicazione di una determinata graduatoria. Il Collegio ha inoltre rilevato un contrasto interno alla memoria difensiva dell’amministrazione, la quale da un lato negava l’esistenza di un documento, dall’altro dichiarava di aver costantemente informato il sindacato sul cronoprogramma della mobilità.
Quanto all’onere dell’amministrazione, il giudice ha richiamato il principio per cui, a fronte di una rituale istanza di accesso, grava sull’amministrazione l’obbligo di fornire un riscontro completo ed esaustivo, dovendo dichiarare espressamente l’eventuale inesistenza degli atti, circostanza che ricade nella sua esclusiva sfera organizzativa, citando la propria giurisprudenza (TAR Marche n. 719 del 26 maggio 2026, TAR Sardegna n. 382 del 19 febbraio 2026).
In ordine all’interesse all’accesso, il TAR ha precisato che la valutazione deve vertere sull’inerenza del documento all’interesse palesato, non sull’utilità concreta dello stesso, essendo sufficiente una valutazione in astratto, come affermato da TAR Piemonte n. 1807 del 10 dicembre 2025. Di conseguenza, non potevano trovare accoglimento le eccezioni basate sull’inutilità della documentazione richiesta.
Il ricorso è stato invece respinto con riferimento alla richiesta di “qualsiasi altra documentazione” relativa all’applicazione dell’istituto della mobilità, in quanto priva di limiti temporali o di settore e, pertanto, volta ad ottenere un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, in violazione dell’art. 24, comma 3, legge n. 241/1990. La sentenza ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando all’amministrazione di consentire l’accesso ai documenti specificamente individuati, con facoltà di oscurare i dati sensibili ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679 e dell’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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