Opposizione alla Z.R.C.: il quorum del 40% si calcola sulla superficie complessiva del vincolo, non sul solo T.A.S.P. (TAR Marche n. 859 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione all’istituzione di una Zona di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) da parte del singolo comproprietario di un fondo non può essere riferita all’intera estensione del bene in comunione, ma esclusivamente alla quota ideale vantata dall’opponente. Il meccanismo di cui agli artt. 1100 e 1105 cod. civ., fondato sulla presunzione di consenso dei comproprietari silenti per gli atti di ordinaria amministrazione, non è applicabile all’opposizione a un provvedimento pubblico, poiché l’istituzione della zona risponde a un interesse pubblico prevalente e i silenti sono dalla legge qualificati come consenzienti. Il quorum ostativo del 40% di cui all’art. 10, comma 14, legge n. 157/1992 deve essere calcolato sulla “superficie complessiva che si intende vincolare”, senza distinzioni basate sulla natura agro-silvo-pastorale o meno dei terreni inclusi nel perimetro della zona.
Il Fatto
Alcuni proprietari e conduttori di fondi hanno impugnato il decreto con cui la Regione Marche ha istituito in via definitiva una Z.R.C. nei Comuni di Acquaviva Picena, San Benedetto del Tronto e Monteprandone, unitamente al decreto di avvio del procedimento e ai conteggi istruttori.
L’istituzione traeva origine da una proposta dell’A.T.C. di Ascoli Piceno, relativa a una superficie complessiva di 1.154,61 ettari. Numerosi proprietari avevano presentato opposizione, assumendo di rappresentare una superficie superiore alla soglia del 40% prevista dalla legge. La Regione, recependo le verifiche di una società incaricata, aveva invece ricondotto la superficie degli opponenti a 431,89 ettari, ritenendo non raggiunto il quorum ostativo. I ricorrenti contestavano i criteri di calcolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di prescindere dalle questioni relative a legittimazione e interesse, essendo il ricorso infondato nel merito, e ha esaminato i due motivi di censura.
Con riferimento al primo motivo, relativo al computo delle quote di comproprietà, il Collegio ha escluso che l’opposizione possa qualificarsi come atto di ordinaria amministrazione riconducibile all’intero fondo. L’istituzione della Z.R.C. è legata all’interesse pubblico prevalente sancito dall’art. 10, comma 8, legge n. 157/1992 e può essere disposta anche in via coattiva. L’opposizione del singolo comproprietario non può quindi imporre ai comproprietari silenti, che la legge qualifica come consenzienti, un risultato contrario alla loro posizione, facendo cadere l’istituzione sull’intero fondo. La disciplina civilistica della comunione non può essere utilizzata per vanificare la volontà dei non opponenti e la misura pubblica.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha rilevato che l’art. 10, comma 14, legge n. 157/1992 menziona la “superficie complessiva che si intende vincolare”, individuata in 1.154,61 ettari nell’atto istitutivo. La base di calcolo è quindi l’intero perimetro della Z.R.C., senza che la norma faccia riferimento al territorio agro-silvo-pastorale, che viene invece in rilievo solo per le quote programmatorie regionali di cui al comma 3. Non vi è alcuna disposizione che proibisca di includere nella zona terreni non strettamente agro-silvo-pastorali, come aree adiacenti o di raccordo, che concorrono a formare la superficie complessiva cui applicare la percentuale.
Il Collegio ha altresì escluso la rilevanza delle indicazioni contenute nel Piano Faunistico Venatorio regionale, limitate alla definizione del T.A.S.P., e ha ritenuto insussistente ogni contraddizione con il decreto di avvio del procedimento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la complessità della normativa applicabile.
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Nota della Redazione
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