Rideterminazione buonuscita e inclusione sei scatti stipendiali: incombenti istruttori su sopravvenienze (TAR Marche n. 820 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nell’ambito del giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, può disporre incombenti istruttori al fine di acquisire, a cura delle parti, elementi utili a verificare se siano sopravvenuti provvedimenti od atti idonei a modificare il quadro giuridico-fattuale posto a fondamento della domanda e a chiarire la persistenza dell’interesse alla decisione. La misura, caratterizzata da finalità esplorativa e di economia processuale, non implica alcuna pronuncia nel merito della controversia, ma si limita a garantire la completezza del contraddittorio e la corretta definizione del thema decidendum alla luce di eventuali sopravvenienze normative o provvedimentali.
Il Fatto
La controversia concerne la domanda proposta da un istante nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere la rideterminazione dell’indennità di buonuscita con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, con interessi e rivalutazione.
Il ricorrente ha impugnato il silenzio o il provvedimento di diniego formatosi in ordine alla predetta richiesta, deducendo la spettanza del beneficio. L’INPS si è costituito in giudizio, mentre le Direzioni Provinciali indicate non hanno ritualmente instaurato il contraddittorio. Alla pubblica udienza del 13 maggio 2026, il Collegio ha ravvisato la necessità di approfondire il quadro fattuale prima di pronunciarsi nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, ha rilevato l’opportunità di acquisire agli atti del giudizio elementi sopravvenuti che possano avere riflessi sulla decisione. In particolare, ha ritenuto necessario acquisire dall’INPS copia di eventuali provvedimenti o atti sopravvenuti, idonei a modificare il quadro giuridico-fattuale rappresentato nel ricorso.
Contestualmente, il Collegio ha richiesto al ricorrente una dichiarazione volta a precisare se siano sopravvenuti atti o provvedimenti rilevanti e se permanga ancora l’interesse alla decisione. Tale richiesta risponde all’esigenza di evitare che il giudizio prosegua su questioni divenute prive di oggetto o comunque superate da interventi successivi.
La scelta istruttoria è funzionale alla corretta valutazione della persistenza dell’interesse alla decisione, condizione dell’azione che deve sussistere al momento della pronuncia. L’ordinanza non contiene alcuna statuizione sulla fondatezza o meno della pretesa sostanziale, ma si limita a disporre gli incombenti, rinviando il prosieguo alla pubblica udienza del 6 novembre 2026.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza il principio di leale collaborazione processuale e la necessità che il giudice disponga di tutti gli elementi necessari per una decisione consapevole, anche al fine di non moltiplicare inutilmente i gradi di giudizio su questioni che potrebbero essere state compiutamente definite in via amministrativa.
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Nota della Redazione
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