Giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato del Giudice del Lavoro (TAR Marche n. 769 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. In presenza di un titolo esecutivo non eseguito, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, assegnando un termine per adempiere e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La costituzione formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso. L’Amministrazione soccombente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato il diritto di una docente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici di riferimento, con vittoria di spese. La sentenza era stata notificata e su di essa si era formato il giudicato.
La docente, lamentando la mancata esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate in sentenza. Il Ministero si costituiva in giudizio esclusivamente con memoria formale, senza sollevare eccezioni nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, come previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Tale decorso costituisce condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza proposta avverso il mancato adempimento dell’Amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non risultando eseguito il titolo giudiziale. La costituzione formale dell’Amministrazione, senza opposizione alcuna in ordine alla spettanza e all’azionabilità della pretesa creditoria, ha determinato l’accoglimento della domanda. In particolare, il giudice ha rilevato come, in assenza di ragioni contrarie addotte dalla parte resistente, sussistessero i presupposti per dichiarare l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del giudicato e assegnato all’Amministrazione un termine di 30 giorni per adempiere, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta un dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il compito di provvedere all’esecuzione del giudicato entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha accolto la domanda di condanna dell’Amministrazione, richiamando il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025, e ha liquidato il compenso in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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