Permesso di soggiorno per lavoro stagionale: il diniego questorile è atto dovuto se manca il nulla osta prefettizio (TAR Molise n. 313 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione costituisce presupposto indefettibile per l’adozione del titolo. Ove tale nulla osta sia stato negato con decreto prefettizio, il diniego questorile rappresenta un esito doveroso e vincolato del procedimento. Ne deriva che la mancata comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, non determina l’annullabilità del provvedimento, in applicazione del meccanismo di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, atteso il carattere vincolato dell’atto adottato.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario presentava istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione comunicava il preavviso di rigetto, contestando la mancata produzione del nulla osta alla conversione (mod. 209), del certificato di residenza e della ricevuta del versamento della tassa.
A fronte del silenzio dell’interessato e del sopravvenuto decreto di rigetto adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, il Questore disponeva l’inammissibilità e il rifiuto dell’istanza. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale per il mutamento radicale dei motivi di diniego rispetto al preavviso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente disposto l’estromissione della Prefettura dal giudizio, rilevando la carenza di legittimazione passiva in assenza di censure avverso atti a essa ascrivibili. Nel merito, il Collegio ha ricostruito la sequenza procedimentale, valorizzando la natura di atto vincolato del diniego questorile.
Il Collegio ha osservato che il nulla osta prefettizio costituisce presupposto indefettibile per la conversione del permesso. La sua mancata produzione era già stata uno degli elementi posti a fondamento del preavviso di rigetto. Il sopravvenuto decreto prefettizio di diniego ha reso, quindi, doveroso e vincolato l’atto della Questura, che non poteva discostarsi dall’esito del procedimento dinanzi allo Sportello Unico.
Proprio il carattere vincolato del provvedimento ha portato il giudice a escludere l’annullabilità per la dedotta violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, richiamando l’operatività del meccanismo di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. La motivazione del diniego, incentrata anche sul rigetto della richiesta di nulla osta, è stata ritenuta non carente, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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