Ottemperanza: l’inerzia dell’Amministrazione nella ricostruzione carriera legittima il commissario ad acta (TAR Molise n. 262 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario del lavoro, non impugnata e passata in giudicato, sia stata notificata all’Amministrazione debitrice nelle forme di legge. L’ottemperanza è strumentale non solo al riconoscimento formale del diritto, ma anche alla sua concreta attuazione: deve ritenersi ineseguito il giudicato che riconosce il diritto alla ricostruzione della carriera qualora l’Amministrazione non provveda all’integrale pagamento delle differenze retributive maturate. In caso di perdurante inadempienza, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza, senza che ciò determini automaticamente la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la cui concessione è rimessa a una valutazione successiva in caso di mancata collaborazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Campobasso, Sezione lavoro, una sentenza che riconosceva il suo diritto alla ricostruzione della carriera, con l’inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l’anzianità maturata nel servizio non di ruolo e il pagamento degli incrementi stipendiali dovuti. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Amministrazione, pur avviando la procedura di ricostruzione, non aveva versato integralmente le differenze retributive, provocando l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. Ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione, accertando il passaggio in giudicato della sentenza e la regolare notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, avvenuta in data successiva alla sua pubblicazione. Ha quindi qualificato la sentenza del giudice del lavoro come titolo azionabile in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., volto a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che, dagli atti prodotti, l’Amministrazione stava ancora procedendo all’adozione degli atti di ricostruzione della carriera, ma non risultava aver dato piena attuazione al decisum, in particolare non avendo corrisposto l’integrale riconoscimento delle differenze retributive maturate e maturande. Ha così ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza, adottando gli atti necessari e provvedendo al pagamento della totalità delle somme riconosciute, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Campobasso, con facoltà di delega, che dovrà attivarsi su istanza del ricorrente e provvedere nel termine di ulteriori novanta giorni. Il Tribunale ha invece ritenuto di non riconoscere, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., riservandosi una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione all’attività del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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