Il difetto istruttorio rende illegittima la chiusura di un innesto stradale se la viabilità alternativa è inidonea (TAR Molise n. 182 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il gestore di una strada statale dispone la soppressione di un preesistente innesto a raso, in quanto ritenuto superfluo e pericoloso, è legittimo solo se basato su un’istruttoria adeguata che verifichi l’effettiva idoneità della viabilità alternativa a garantire l’accesso e l’uscita in sicurezza, anche per i mezzi pesanti di ordinario utilizzo delle imprese insediate nella zona. L’omessa valutazione delle ripercussioni del provvedimento sul traffico locale e delle possibili soluzioni alternative, che contemperino le esigenze di sicurezza stradale con quelle degli operatori economici, configura un difetto di istruttoria che inficia il provvedimento e ne determina l’annullamento. Le singole imprese che utilizzano un innesto per le loro attività commerciali vantano una posizione giuridica differenziata che le legittima a impugnarne la chiusura; tale legittimazione non si estende, però, a censure sulla legittimità astratta di un’opera pubblica stradale realizzata a servizio della generalità degli utenti, come una rotatoria.
Il Fatto
Due società, una titolare di un centro commerciale e l’altra conduttrice di un magazzino, utilizzavano un innesto a raso sulla S.S. 85 “Venafrana” al km 28+065 per accedere alle proprie aree. Con ordinanza del 12 gennaio 2024, l’Anas disponeva la chiusura totale dell’innesto, ritenuto ripetitivo e pericoloso, indicando come viabilità alternativa una rotatoria di nuova realizzazione al km 28+550, collegata alla zona commerciale da una bretella stradale passante sotto un cavalcavia. Le società impugnavano l’ordinanza, deducendo, tra l’altro, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e la pericolosità del percorso sostitutivo per il transito dei propri mezzi pesanti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso introduttivo, riconoscendo alle imprese una posizione differenziata in quanto utenti qualificati dell’innesto, servente alle loro attività di impresa. Ha invece dichiarato l’inammissibilità parziale dei motivi aggiunti, nella parte in cui censuravano la progettazione e realizzazione della rotatoria in sé, trattandosi di opera al servizio della generalità dell’utenza, per la cui legittimità le ricorrenti non vantavano un interesse specifico; le censure sono state ritenute proponibili solo nei limiti in cui contestavano la premessa logica dell’azione amministrativa, ossia l’idoneità della nuova viabilità a fungere da alternativa sicura.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso sulla base dell’esito della verificazione disposta in corso di causa. Il verificatore ha accertato che, seppure alcuni tratti fossero percorribili, la manovra di uscita dalla zona commerciale per immettersi sulla rotatoria presentava criticità significative, richiedendo ai mezzi pesanti di invadere la corsia opposta per evitare la segnaletica. Sono emerse anche possibili soluzioni alternative, come la modifica della segnaletica o lo spostamento di un’aiuola, che l’Amministrazione aveva omesso di considerare.
Sulla base di tali riscontri tecnici, il giudice ha ravvisato un grave deficit istruttorio nel provvedimento di chiusura. L’Anas, disponendo la soppressione dell’innesto, non aveva valutato le ricadute sul traffico dei mezzi delle imprese né aveva ricercato soluzioni che contemperassero la sicurezza stradale con l’interesse all’accesso, tanto più che la stessa soluzione prospettata dal verificatore presupponeva una percorribilità parziale dell’innesto, incompatibile con la chiusura totale disposta. L’ordinanza è stata pertanto annullata, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi indicando un percorso alternativo realmente sicuro; le spese sono state compensate, mentre gli oneri della verificazione sono stati posti a carico dell’Anas soccombente.
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Nota della Redazione
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