Ottemperanza per la Carta docente del docente precario (TAR Veneto n. 1722 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammessa per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione costituisce ragione ostativa all’accoglimento della domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., alla luce delle “altre ragioni ostative” individuate dall’Ad. Plen. 25 giugno 2014, n. 15, quali la crisi della finanza pubblica e la complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna al pagamento di complessivi € 2.500,00 per gli anni di servizio a tempo determinato. La sentenza, notificata all’amministrazione il 3-12-2025, era passata in giudicato, ma il Ministero non vi aveva dato esecuzione nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La parte ricorrente chiedeva quindi l’attivazione della Carta con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza ottemperanda risultava notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, costituendo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ.; era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni; la pronuncia era passata in giudicato, come da certificato prodotto.
Quanto all’astreinte, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Alla luce di tale principio, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono state ritenute ragioni giustificatrici del mancato pagamento. La Corte ha inoltre valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, nonché la mole eccezionale di contenzioso seriale.
Il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici”, con facoltà di delega, escludendo la liquidazione di compensi trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Ha infine liquidato le spese di lite in € 800,00, richiamando la decisione del Cons. Stato, Sez. VII, n. 9832 del 2024 resa in causa sovrapponibile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.