Straniero ingresso per lavoro: obbligo di provvedere anche dopo la riforma della convocazione (TAR Veneto n. 1660 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riforma introdotta dal decreto legge n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, ha eliminato la convocazione delle parti presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione quale fase necessaria del procedimento di ingresso per lavoro subordinato, sostituendola con la sottoscrizione e la trasmissione telematica del contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. Ne consegue che la domanda volta a ottenere la fissazione di tale convocazione non può essere accolta per le istanze presentate dopo l’entrata in vigore della novella. Tuttavia, la soppressione di tale fase non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di pronunciarsi con provvedimento espresso sulle istanze del lavoratore straniero, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, dovendo dare conto del mutato quadro normativo e delle determinazioni assunte. La revoca del nulla osta per mancata trasmissione del contratto non può essere automatica, ma richiede un’istruttoria che accerti l’imputabilità dell’omissione al lavoratore, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Una cittadina straniera, entrata regolarmente in Italia con un visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta, non veniva convocata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno. Dopo la diffida del 10 dicembre 2025, l’Amministrazione chiedeva documentazione integrativa, ma il datore di lavoro restava inerte. La lavoratrice presentava quindi un’istanza di accesso agli atti il 5 gennaio 2026 e, il 18 gennaio 2026, una nuova istanza per sollecitare la definizione della propria posizione anche mediante il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, prospettando la disponibilità di un diverso datore di lavoro. Avverso il silenzio serbato su tutte le istanze, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il nuovo quadro normativo, rilevando che la riforma del 2024, modificando l’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, ha soppresso l’obbligo di convocazione fisica presso lo Sportello Unico, sostituendolo con una procedura interamente digitale di sottoscrizione e trasmissione del contratto di soggiorno. La domanda di convocazione non può quindi essere accolta per le istanze successive alla riforma. Tuttavia, il Collegio esclude che tale innovazione comporti il venir meno di ogni obbligo provvedimentale in capo all’Amministrazione.
Qualora riceva un’istanza con cui l’interessato chiede la convocazione secondo il modello superato, lo Sportello Unico è comunque tenuto ad adottare un provvedimento espresso, ancorché in forma semplificata, che chiarisca il mutato quadro normativo e indichi le fasi della nuova procedura. L’inerzia, pertanto, risulta illegittima non per la mancata fissazione dell’appuntamento, ma per la mancata adozione di una determinazione espressa. Il Tribunale valorizza la funzione di garanzia della clausola di salvaguardia di cui all’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, che esclude la revoca automatica del nulla osta quando la mancata trasmissione del contratto non sia imputabile al lavoratore, imponendo all’Amministrazione di instaurare il contraddittorio procedimentale per verificare le ragioni dell’omissione.
Il Collegio precisa altresì che la valutazione circa l’eventuale rilascio del permesso per attesa occupazione, in ragione della sopravvenuta disponibilità di un diverso datore di lavoro, non può essere compiuta dal giudice, trattandosi di attività discrezionale, ma esige un’istruttoria e una pronuncia dell’Amministrazione. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento sulle istanze del 10 dicembre 2025 e del 18 gennaio 2026, ordinando alla Prefettura di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni. Parimenti dichiara illegittimo il silenzio sull’istanza di accesso, ordinando di consentire la visione della documentazione nel medesimo termine, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
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Nota della Redazione
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