Sei scatti ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987: inclusione nel trattamento di fine servizio anche in caso di pensionamento a domanda (TAR Valle d’Aosta n. 24 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in forza dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il diritto alla maggiorazione sussiste anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, a condizione che il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, mentre l’esclusione prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera esclusivamente ai fini dell’aumento della base pensionabile e non si estende al trattamento di fine servizio. Il termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, fissato dall’art. 6-bis, comma 2, al 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, ha natura meramente ordinatoria e la sua violazione non determina alcuna decadenza.
Il Fatto
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalle eredi di un ex militare della Guardia di Finanza, deceduto dopo essere collocato in pensione a domanda all’età di 57 anni, con un’anzianità contributiva di 42 anni. Le ricorrenti lamentavano che, nella liquidazione del trattamento di fine servizio, l’amministrazione non avesse riconosciuto il beneficio dei c.d. “sei scatti” previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiedendo l’accertamento del diritto al beneficio economico e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione delle maggiorazioni nella relativa base di calcolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo aver qualificato la fattispecie, ha ritenuto il ricorso fondato. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo introdotto dall’art. 21 della legge n. 232/1990, riconosce al personale delle forze di polizia, anche con qualifiche equiparate, il diritto a sei scatti del 2,50 per cento sull’ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Tale disciplina, in virtù del richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, continua ad applicarsi al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
Il TAR ha escluso che la norma sia stata superata dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, osservando che tale disposizione preclude l’applicazione delle maggiorazioni alle ipotesi di pensionamento a domanda ma esclusivamente ai fini dell’aumento della base pensionabile, non anche con riguardo al trattamento di fine servizio. Sul punto, il Collegio ha richiamato il precedente del C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 22 agosto 2022, n. 936.
Quanto all’eccezione relativa alla mancata osservanza del termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, il Tribunale ha ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambi i requisiti ha natura meramente ordinatoria, non essendo qualificato come perentorio né essendo ad esso ricollegata alcuna decadenza. Il rinvio alle condizioni di età e anzianità contributiva allude allo status soggettivo dell’interessato, non già agli oneri procedimentali per l’acquisizione del beneficio, come confermato da TAR Lazio, sez. V, 3 giugno 2025, n. 10759 e TAR Sicilia, sez. V, 19 giugno 2025, n. 1344.
Applicando tali principi al caso di specie, il militare aveva maturato al momento della cessazione dal servizio i requisiti prescritti, avendo un’età di 57 anni e un’anzianità contributiva di 42 anni. Il Collegio ha pertanto accertato il diritto delle eredi a percepire i benefici economici e ha riconosciuto l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita. Le spese di lite sono state poste a carico dell’INPS, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.