Annullamento della diffida alla rimozione del manufatto temporaneo per illegittimità derivata e difetto di istruttoria (TAR Valle d’Aosta n. 20 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida alla rimozione di opere edilizie è illegittima per illegittimità derivata quando si fonda su un provvedimento di inibizione della SCIA annullato dal giudice amministrativo, qualora il nesso di pregiudizialità tra i due atti risulti espressamente dal tenore del provvedimento sanzionatorio. Il parere paesaggistico negativo non può essere estrapolato dal procedimento in cui è stato reso e riutilizzato in via atomistica per fondare un distinto diniego, dovendo essere letto in stretta correlazione con il progetto complessivo cui accedeva. La valutazione di scarsa qualità architettonica e impatto visivo di un manufatto temporaneo e precario richiede una motivazione non apodittica, con indicazione degli elementi concreti di contrasto con i valori paesaggistici tutelati. È altresì illegittima la diffida che accomuni opere eterogenee sotto un’unica qualificazione di abusività, senza distinguere tra manufatto precario e opere accessorie stabili, e che sia emessa a distanza di quattro giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza specifiche ragioni di urgenza.
Il Fatto
Il titolare di un’attività commerciale in Valle d’Aosta impugnava la diffida con cui il Comune gli ordinava la rimozione di un manufatto temporaneo e delle opere accessorie, con ripristino dell’area a verde, per presunta realizzazione in assenza di titolo ai sensi dell’art. 82, comma 1, della l.r. n. 11/1998. Il provvedimento sanzionatorio trovava fondamento nella precedente declaratoria di inefficacia della SCIA stagionale e nel recepimento del parere negativo del Dipartimento regionale soprintendenza, reso però nell’ambito di un distinto procedimento concernente la ristrutturazione di un altro fabbricato insistente sul medesimo mappale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando, in primo luogo, l’illegittimità derivata della diffida. Dall’esame dell’atto impugnato emergeva un collegamento diretto con il provvedimento comunale n. 75/2025, che ne costituiva il presupposto giuridico e fattuale: il Comune non aveva qualificato l’abusività del manufatto in base a circostanze autonome quali la scadenza del titolo, ma aveva espressamente fondato la contestazione sull’intervenuta inibizione della SCIA. Annullato il provvedimento presupposto con decisione resa su distinto ricorso, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della diffida in via derivata.
La Corte ha inoltre censurato il difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento. L’Amministrazione aveva recepito acriticamente il parere del Dipartimento regionale soprintendenza del 10 ottobre 2024, estrapolandone singole espressioni — la definizione del manufatto come “di scarsa qualità architettonica e visivamente impattante” — dal contesto unitario del diverso procedimento di ristrutturazione, i cui presupposti fattuali non si erano verificati. La valutazione negativa risultava perciò apodittica, priva di indicazione degli elementi concreti di contrasto con l’ambiente circostante, e applicava a una struttura stagionale e precaria parametri estetici propri dell’edilizia permanente.
Quanto alle opere accessorie, la Corte ha accolto il motivo relativo all’ordine di rimozione di muretti, cordoli e gradini. Tali opere, per i loro caratteri di stabilità, non potevano essere automaticamente assimilate al manufatto temporaneo e richiedevano una valutazione distinta in ordine alla loro natura e al loro regime edilizio. L’accomunamento sotto un’unica qualificazione di abusività integrava un’istruttoria incompleta e una motivazione apparente.
Infine, il TAR ha ritenuto fondata la censura concernente la violazione delle garanzie partecipative. L’Amministrazione aveva notificato la diffida a soli quattro giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, impedendo ogni contraddittorio e senza addurre ragioni di urgenza. Pur opinando che in materia edilizia l’avviso non fosse dovuto, la sua emissione aveva comunque autovincolato l’Amministrazione al rispetto del modulo procedimentale prescelto.
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Nota della Redazione
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