La valutazione qualitativa dei progetti finanziati dal PNRR non richiede criteri predeterminati dall’avviso (TAR Lazio n. 14524 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di una procedura finalizzata al finanziamento di progetti nell’ambito del PNRR può adottare criteri di valutazione qualitativa non predeterminati dall’avviso pubblico, purché logici e coerenti con l’azione amministrativa: tali criteri costituiscono uno strumento volto a circoscrivere, e non ad ampliare, la discrezionalità tecnica dell’organo valutativo. La valutazione di qualità del progetto non richiede una specifica competenza settoriale di ciascun commissario, essendo sufficiente che i componenti posseggano esperienza nella gestione di progetti scientifici e nella organizzazione di gruppi di ricerca. Il giudizio sintetico di non idoneità è adeguatamente motivato quando la parte descrittiva esprime in modo chiaro e logico le ragioni della valutazione negativa. La nomina della commissione anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle domande non è illegittima in assenza di una espressa prescrizione che imponga la successione temporale inversa. L’astensione di un commissario su una determinata votazione non determina il venir meno del collegio perfetto.
Il Fatto
La società ricorrente, società benefit operante nel settore della ricerca, impugnava gli atti con cui il proprio progetto non era stato ammesso alla procedura negoziale per il finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno, finanziati con risorse del PNRR. L’istanza cautelare era stata rigettata in primo grado e confermata in appello.
La ricorrente contestava in particolare l’adozione da parte della commissione di criteri valutativi non previsti dall’avviso, il carattere succinto e denigratorio del giudizio negativo, la composizione e la nomina della commissione giudicatrice, la tardiva ammissione di alcuni progetti e la richiesta di accesso agli atti, nonché la violazione del principio di parità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ricostruito la procedura, caratterizzata da rigide scansioni temporali imposte dal PNRR: l’avviso era stato pubblicato il 29 settembre 2021, con termine per la presentazione dei progetti fissato al 12 novembre 2021 e conclusione della valutazione prevista entro il 31 dicembre 2021. A fronte di 363 proposte pervenute, la commissione aveva adottato una scala di valutazione da 1 a 4 punti per efficientare l’esame, formulando giudizi sintetici di idoneità o non idoneità. Il progetto della ricorrente aveva ricevuto punti 1, con giudizio di qualità “bassa” e una motivazione descrittiva che ne evidenziava l’indefinitezza programmatica.
Il Tribunale ha ritenuto legittima la cristallizzazione dei criteri adottati dalla commissione, osservando che essi costituiscono strumento di semplificazione dell’operato dell’organo valutativo e non introducono elementi di discrezionalità aggiuntivi, ma circoscrivono quelli già esistenti. Ha inoltre escluso che l’avviso pubblico limitasse la valutazione a un mero giudizio di idoneità formale, risultando dagli artt. 7 e 10 dell’avviso la necessità di una valutazione anche qualitativa.
Quanto al merito della valutazione, il giudice ha ritenuto il giudizio espresso dalla commissione esente da profili di eccesso di potere, in quanto la parte descrittiva motivava in modo chiaro e logico le ragioni della valutazione negativa. Il TAR ha invece respinto il motivo relativo alla disparità di trattamento, rilevando che i progetti richiamati dalla ricorrente non erano stati valutati per un errore materiale del r.u.p. e non erano stati pertanto oggetto di alcuna “riammissione”.
Le censure relative alla composizione della commissione sono state rigettate: il Tribunale ha ritenuto sufficiente la competenza dei commissari in materia di gestione di progetti scientifici, non essendo ipotizzabile una competenza settoriale puntuale per ciascun progetto in una procedura con oltre trecento domande, e ha escluso l’obbligo di nomina posteriore alla scadenza del termine di presentazione delle domande, non essendo ciò richiesto per le procedure non riconducibili alla contrattualistica pubblica. L’astensione di un commissario su una votazione non determina il venir meno del collegio perfetto, essendo manifestazione della volontà espressa nel voto, e la sottoscrizione dei verbali non richiede l’intervento di tutti i commissari.
Da ultimo, la domanda di accesso agli atti è stata dichiarata inammissibile perché esplorativa, volta a ottenere un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione non supportato da un interesse giuridicamente rilevante. Il ricorso è stato conseguentemente respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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