Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sulla Carta docente con nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 14508 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, senza che possano essere rivalutati i presupposti della pretesa già accertata in sede di merito. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eseguire la decisione e nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. La condanna al pagamento delle penalità di mora ex art. 114 cod. proc. amm. richiede la verifica della perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato con la sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma la declaratoria del proprio diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del valore nominale complessivo di euro 1.000,00. Rimasta inerte l’amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero alla integrale attuazione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo esecutivo, accertando che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione nelle forme di legge, risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003.
A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni in merito alla corretta esecuzione della sentenza. Il Collegio ha applicato il principio, desunto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), secondo cui grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente va accolta.
Il Collegio ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo ormai coperti dal giudicato. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di infruttuoso decorso del termine.
Il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rinviando a un’eventuale valutazione in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione, evidenziando la situazione di criticità determinata dall’inerzia persistente dell’amministrazione. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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