Il permesso di soggiorno per asilo politico non è convertibile in permesso per lavoro subordinato (TAR Lazio n. 14386 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare dello status di rifugiato, cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per asilo politico ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 251/2007, non può chiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 non ricomprende il permesso di soggiorno per asilo tra i titoli convertibili, in ragione della diversa condizione del rifugiato rispetto al beneficiario di protezione sussidiaria, per il quale la conversione è invece espressamente prevista dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 251/2007. L’istanza di conversione deve pertanto essere dichiarata irricevibile dall’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, titolare di permesso di soggiorno per asilo politico, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore di Roma dichiarava l’irricevibilità dell’istanza, ritenendo impossibile convertire il titolo posseduto in permesso per motivi di lavoro. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, deducendo l’errata applicazione dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 142/2015.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la determinazione dell’amministrazione. La disciplina normativa distingue nettamente la posizione del rifugiato da quella del beneficiario di protezione sussidiaria. L’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 251/2007 prevede che il permesso di soggiorno per asilo abbia validità quinquennale e sia rinnovabile, mentre il successivo comma 2, nel disciplinare la protezione sussidiaria, ne consente espressamente la conversione per motivi di lavoro.
La Corte ha evidenziato come il riconoscimento dello status di rifugiato garantisca al titolare un regime di tutela pieno, fondato sulla Convenzione di Ginevra del 1951, che non abbisogna della conversione in altro titolo di soggiorno. Il permesso per asilo consente già l’accesso al lavoro, subordinato o autonomo, e ai servizi sociali e assistenziali, rendendo la conversione una forma di tutela “dimidiata” rispetto alle garanzie connesse allo status.
Il Collegio ha richiamato, a conferma, l’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, che individua tassativamente i permessi di soggiorno convertibili in permesso per lavoro, senza ricomprendervi il permesso per asilo politico. La diversa disciplina della protezione sussidiaria trova giustificazione nella carenza dello status di rifugiato e nelle minori garanzie che ne derivano.
La domanda cautelare era stata già respinta in primo grado per difetto di fumus boni juris, con argomentazioni confermate nel merito.
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Nota della Redazione
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