Contributo Covid-19 alle strutture accreditate: improcedibilità e infondatezza del ricorso (TAR Lazio n. 14310 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del contributo “una tantum” alle strutture private accreditate per l’anno 2021, di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020, costituisce una facoltà della Regione, non un diritto dei soggetti accreditati. La clausola di salvaguardia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale legittima un disallineamento temporale tra l’erogazione provvisoria e il bilancio consuntivo. Non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di somme erogate in via provvisoria, né un vizio di motivazione in un’attività vincolata. La produzione di attività assistenziale superiore al 90% del budget assegnato preclude il diritto al contributo, ai sensi dell’art. 12-bis del D.L. n. 51/2023.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una casa di cura, chiedeva l’annullamento di note della Regione Lazio e della ASL competente che negavano il contributo “una tantum” per l’anno 2021, previsto per le strutture che avevano subito sospensioni di attività a causa della pandemia. L’Amministrazione, in sede di definizione dei saldi, accertava che la produzione della struttura aveva superato la soglia del 90% del budget assegnato e, pertanto, la società non aveva diritto al beneficio.
A seguito delle interlocuzioni con l’Amministrazione, la ricorrente aveva emesso le note di credito per la differenza tra la produzione riconosciuta e quella liquidata. Per le prestazioni ambulatoriali, invece, la ASL aveva riconosciuto e liquidato il contributo alla società. La ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti, deducendo la lesione del proprio affidamento e vizi di motivazione e istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto al contributo per i ricoveri, la produzione della ricorrente ha superato il budget assegnato e le relative somme sono state restituite mediante note di credito. L’emissione delle note, senza riserve, è stata interpretata come implicita rinuncia alla pretesa. La domanda è stata dichiarata improcedibile anche per il contributo relativo alla specialistica ambulatoriale, in quanto l’importo è stato riconosciuto e liquidato dalla ASL dopo la notifica del ricorso.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui la norma istitutiva del contributo attribuiva alla Regione una mera facoltà e non un diritto al ristoro. La previsione della garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario legittimava l’erogazione provvisoria di acconti, poi soggetti a conguaglio in sede di definizione dei saldi. Non era, quindi, configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione delle somme.
La clausola secondo cui il contributo non può superare il 90% del budget assegnato, richiamata dall’art. 12-bis del D.L. n. 51/2023, escludeva il beneficio per la ricorrente, la cui produzione aveva superato tale soglia. Il Collegio ha escluso vizi di motivazione, difetto di istruttoria e disparità di trattamento, ritenendo il recupero delle somme funzionale al mantenimento dell’equilibrio di bilancio del SSR.
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Nota della Redazione
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