Payback dispositivi medici: atti statali legittimi, atti regionali devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 14152 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, come delineato dall’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, non lesivo dell’affidamento degli operatori, i quali erano edotti sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano. Gli atti statali di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida sono legittimi. I provvedimenti regionali di ripiano esplicano un’attività meramente vincolata e ricognitiva, priva di poteri autoritativi, sicché le relative controversie, involgenti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società, fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche al ripiano, unitamente agli atti presupposti, tra cui l’accordo CSR del 2019 e la circolare ministeriale del 2019.
La ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di irretroattività, affidamento, libertà di iniziativa economica e riserva di legge, stigmatizzando la natura sostanzialmente tributaria della prestazione imposta e l’assenza di preventiva programmazione dei tetti di spesa. Si sono costituite le amministrazioni statali e la Regione Toscana per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le censure richiamando la sentenza della Sezione n. 11550/2025 e le pronunce della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024, che hanno qualificato il payback come contributo solidaristico giustificato dall’esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria e di garantire l’equilibrio finanziario del sistema.
Quanto alla lamentata retroattività, il TAR ha rilevato che le imprese fornitrici erano consapevoli, sin dall’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, dell’esistenza del tetto di spesa nazionale del 4,4% e dell’obbligo di concorrere al ripiano in caso di sforamento, sicché l’alea contrattuale era prevedibile e il successivo intervento del 2022 non ha innovato il quadro sostanziale, ma ha solo reso operative procedure già esistenti. La misura non incide sull’esito delle gare, operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori.
Con riguardo ai provvedimenti regionali di ripiano, il Collegio ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. Le Regioni svolgono un’attività meramente tecnico-contabile e riepilogativa, consistente nella verifica del fatturato e nella compilazione dell’elenco delle aziende, senza alcun margine di discrezionalità. Non essendovi spendita di potere autoritativo, la posizione del fornitore è di diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario, in applicazione del criterio del petitum sostanziale.
Quanto all’atto regionale di rideterminazione della quota in ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 della Consulta, mai formalmente impugnato con motivi aggiunti, il TAR ha precisato che la clausola di stile relativa ad “ogni altro atto presupposto e connesso” non vale a radicare l’impugnazione, non assolvendo all’onere di specificazione imposto dall’art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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