Cessazione della materia del contendere per adesione al payback dei dispositivi medici ex art. 7 D.L. 95/2025 (TAR Lazio n. 14131 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.L. 95/2025, integra l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 9-ter, comma 9, D.L. n. 78/2015 e all’art. 8, comma 3, D.L. n. 34/2023, estinguendo l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici. L’integrale versamento della quota ridotta preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni indicati. Consegue la cessazione della materia del contendere dei ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese di lite (art. 34, comma 5, cod. proc. amm.).
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, recanti rispettivamente la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni dal 2015 al 2018 e l’adozione delle linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano del relativo payback. La società aveva ricevuto richieste di pagamento dalla Regione Toscana e dalla Regione Emilia Romagna, determinando l’attualità dell’interesse al ricorso.
Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 del D.L. 95/2025, introducendo una disciplina di definizione agevolata degli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018, subordinata al versamento della quota del 25% degli importi richiesti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. La società ricorrente ha dichiarato di aver fruito dei benefici riconosciuti dalla norma, provvedendo al pagamento della quota ridotta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della nota depositata dalla parte ricorrente il 2 marzo 2026, con la quale veniva dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la società provveduto al pagamento del 25% di quanto inizialmente richiesto a titolo di payback: in particolare, alla Regione Toscana era stato versato l’importo di € 16.842,89, corrispondente al 25% di € 67.371,57, mentre alla Regione Emilia Romagna era stato versato l’importo di € 9.127,22, corrispondente al 25% di € 36.508,87.
La cognizione del Tribunale si è incentrata sulla verifica dei presupposti normativi applicabili alla fattispecie. L’art. 7, comma 1, D.L. 95/2025 stabilisce che per gli anni 2015-2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Il versamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La norma attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di accertare l’avvenuto versamento della quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, da comunicare alla segreteria del TAR Lazio. Tale accertamento determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
Il Collegio ha pertanto ritenuto di non poter che prendere atto della situazione sopravvenuta, dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite. Nessuna pronuncia nel merito è stata resa, in quanto l’interesse sostanziale della ricorrente è venuto meno per effetto dell’assolvimento dell’obbligazione secondo il meccanismo agevolativo introdotto dal legislatore.
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Nota della Redazione
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