Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse sull’impugnazione del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 14072 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del giudizio, dichiarata dalla parte ricorrente in udienza, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Il Collegio prende atto della rinuncia implicita all’azione e non entra nel merito delle censure. La compensazione delle spese di lite può essere disposta tenuto conto del complessivo sviluppo della vicenda processuale.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio numerosi provvedimenti, nazionali e regionali, concernenti l’attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, presentati tra il febbraio e l’ottobre 2023, erano diretti avverso le determinazioni di molteplici Regioni e Province autonome, nonché avverso i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento e le linee guida applicative. Nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, il difensore della società ha dichiarato che la propria assistita non aveva più interesse alla definizione della lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente, rilevando che essa integra una sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale evenienza comporta, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, senza che il Collegio debba esaminare le censure nel merito.
La pronuncia si fonda sul rilievo che, una volta venuta meno l’utilità concreta richiesta dall’azione amministrativa, il processo non può proseguire. La dichiarazione della parte costituisce, nella sostanza, una manifestazione di disinteresse all’esito del giudizio, cui il Collegio non può che conformarsi.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo. La decisione non affronta pertanto le questioni sostanziali relative alla legittimità dei meccanismi di payback dei dispositivi medici, limitandosi a definire il rapporto processuale per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in senso lato.
Il Collegio ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, secondo il modulo previsto dall’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. per le decisioni rese all’esito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.