Cittadinanza per matrimonio e sicurezza nazionale: motivazione per relationem sufficiente (TAR Lazio n. 13971 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91/1992, attiene a una situazione soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo, che affievolisce a interesse legittimo quando emergano, nel corso dell’istruttoria, comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992. Il diniego di cittadinanza fondato su tali ragioni è sufficientemente motivato quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, non essendo necessario indicare tutte le fonti e i fatti accertati: il richiamo all’informativa degli organi di sicurezza costituisce motivazione per relationem adeguata. La mancata comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è giustificata dal carattere riservato delle informazioni sottese al provvedimento. L’attendibilità delle valutazioni degli organismi preposti ai servizi di sicurezza non può essere ragionevolmente messa in dubbio, trattandosi di fonte ufficiale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino iraniano coniugato con cittadina italiana, aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza con decreto del 04.12.2018, richiamando l’emersione di elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, previo parere favorevole al diniego del Consiglio di Stato. Il provvedimento era stato impugnato dinanzi al TAR Lazio, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, nonché l’omessa comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Su disposizione del Tribunale, l’amministrazione aveva depositato in plico riservato e sigillato le informative coperte da riservatezza sottese al diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato il motivo relativo all’omesso preavviso di diniego. In presenza di elementi informativi di carattere riservato, sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.M. 415/1998, la comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non è ipotizzabile, poiché la sua ratio presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere dettagliatamente gli elementi che giustificano il provvedimento negativo. Il Collegio ha inoltre richiamato l’orientamento giurisprudenziale, formatosi prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020, secondo cui la mancata comunicazione non inficia la legittimità dell’atto quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, norma applicabile ratione temporis.
Nel merito, la motivazione del diniego è stata ritenuta adeguata: il provvedimento richiamava l’informativa degli organi di sicurezza e il conforme parere del Consiglio di Stato, elementi sufficienti a comprendere l’iter logico seguito. La giurisprudenza consolidata, citata dal Collegio, ritiene il rinvio all’informativa una valida motivazione per relationem, non essendo necessario riportare analiticamente notizie che potrebbero compromettere l’attività di prevenzione degli organi preposti. Una più ampia disclosure potrebbe costituire un attentato alla segretezza connaturata a investigazioni penetranti in ambiti rischiosi.
Gli incombenti istruttori disposti dal Tribunale hanno rivelato plurime criticità a carico del ricorrente: comportamenti e frequentazioni indicativi di possibile attività informativa in favore degli organismi di sicurezza del Paese di origine, proselitismo e controllo verso dissidenti, sospetta appartenenza a un movimento religioso paramilitare, sospetto di implicazione in un omicidio e adesione a un’ideologia integralista. L’acquisto della cittadinanza, che attribuisce diritti politici e non è soggetto a revoca, avrebbe potuto costituire presupposto per attività potenzialmente pericolose, con possibili ripercussioni anche nei rapporti internazionali.
Il Collegio ha escluso ogni contraddittorietà con il precedente rilascio della carta di soggiorno, evidenziando la differente declinazione del concetto di pericolosità: il cittadino straniero lungosoggiornante può essere espulso, mentre il cittadino italiano non è passibile di espulsione e la sua condotta all’estero comporta ripercussioni per lo Stato. La natura di fonte ufficiale delle informative rende non ragionevolmente dubitabile la loro attendibilità, dovendosi privilegiare le valutazioni degli organismi di sicurezza rispetto alle contestazioni del richiedente, alla luce dei principi di ragionevolezza e tutela avanzata che improntano i procedimenti di naturalizzazione.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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