Ottemperanza del giudicato del giudice ordinario: condanna dell’Amministrazione e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13866 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, a fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione intimata, che non abbia fornito chiarimenti atti a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, nominando fin da ora un commissario ad acta che provvederà, senza compenso, in caso di infruttuoso decorso del termine. Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (astreintes) ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., qualora sussistano ragioni esimenti, quale l’odierna nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 9514/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Quarta lavoro, passata in giudicato. Detta pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alle parti ricorrenti il beneficio economico della Carta elettronica del docente, in misura variabile per ciascuna. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio con atto di mero stile, non dimostrava di aver dato esecuzione al dictum giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, la quale non aveva fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza. Il Collegio richiama i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, affermando che la mancata dimostrazione dell’eseguito adempimento comporta l’accoglimento della pretesa. I presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono, peraltro, sindacabili in sede di ottemperanza.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della sentenza. In caso di infruttuoso decorso di tale termine, è stato nominato fin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà all’esecuzione su richiesta del ricorrente.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Pur riconoscendo la potestà discrezionale del giudice dell’ottemperanza di valutare la sussistenza di ragioni ostative alla condanna ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., ha individuato una ragione esimente nell’odierna nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, in linea con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e dalla giurisprudenza successiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi processuali svolte.
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Nota della Redazione
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