Il ripiano dei dispositivi medici è attività vincolata del giudice ordinario (TAR Lazio n. 13782 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, individua le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per le annualità 2015-2018 non costituisce esercizio di potere autoritativo, ma si sostanzia in un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa, priva di qualsiasi margine di discrezionalità anche tecnica. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto la debenza della somma richiesta involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il meccanismo del c.d. payback, noto agli operatori sin dal 2015, non lede il principio di legittimo affidamento né altera l’esito delle procedure di evidenza pubblica, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti statali e regionali concernenti il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ivi inclusi i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida, nonché il decreto con cui la Regione Umbria ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, determinando gli importi dovuti.
La ricorrente ha dedotto vizi di legittimità propri degli atti impugnati, questioni di legittimità costituzionale della disciplina di riferimento e violazioni dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica. Il ricorso, originariamente proposto in via straordinaria, è stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione delle Amministrazioni intimate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rigettato le censure concernenti la tardiva e retroattiva determinazione dei tetti di spesa regionali, rilevando che il sistema del c.d. payback era già noto agli operatori sin dall’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, sia con riguardo alle quote di ripiano sia con riferimento alla misura del tetto di spesa nazionale, fissato al 4,4% del fabbisogno sanitario. Gli operatori avrebbero dovuto, secondo l’ordinaria diligenza, conformare la propria azione a tale parametro, non potendo fare affidamento sul mantenimento integrale dei prezzi di vendita. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento con riguardo al medesimo meccanismo.
Quanto alla dedotta mancanza di trasparenza del procedimento, il Collegio ha evidenziato che i decreti ministeriali impugnati indicano in modo chiaro e matematico i criteri di calcolo dello scostamento e degli importi dovuti, facendo riferimento ai dati contabili del modello CE consolidato regionale alla voce “BA0210 – Dispositivi medici”. Né è configurabile un contraddittorio generalizzato con tutte le aziende, che si risolverebbe in una inammissibile cogestione della spesa sanitaria contraria al principio di efficienza dell’azione amministrativa.
Sono state altresì ritenute infondate le censure concernenti la metodologia di calcolo: il fatturato rilevante è quello al lordo dell’IVA, atteso che le Amministrazioni sanitarie rivestono la qualifica di consumatori finali sui quali l’imposta grava, costituendo pertanto una voce della spesa per l’acquisto dei dispositivi. Il meccanismo del ripiano, operando complessivamente sul fatturato e non attraverso la rimodulazione dei contratti, non incide sull’esito delle gare pubbliche.
Con riferimento al decreto regionale di individuazione delle aziende soggette al ripiano, il TAR ha invece dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. L’attività delle Regioni si esaurisce in una verifica meramente tecnico-contabile e in una successiva attività riepilogativa, essendo già stati determinati a monte tetto di spesa, superamento e quota percentuale di ripiano. Il provvedimento regionale non implica alcuna spendita di potere autoritativo e instaura un rapporto obbligatorio tra Amministrazione e impresa, involgente un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. La causa può essere riassunta dinanzi al giudice ordinario entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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