Improcedibilità del ricorso per estinzione dell’obbligazione di payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 13723 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, la sopravvenienza normativa che estingua l’obbligazione di pagamento a carico delle imprese fornitrici determina il difetto di interesse alla decisione del ricorso, che deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione di improcedibilità consegue al principio dispositivo del giudizio amministrativo, non potendo il giudice esaminare il merito di un ricorso divenuto privo di utilità per la parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti con cui le aziende sanitarie pugliesi, in applicazione della normativa sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, avevano quantificato e attribuito a suo carico gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa. Il ricorso era esteso ai provvedimenti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, nonché, con successivi motivi aggiunti, alla determinazione regionale di ricalcolo degli oneri.
Nelle more del giudizio, interveniva l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha disposto l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle imprese per gli anni in questione. La società depositava quindi una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 26.3.2026, con la quale è stato dato atto del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito del ricorso. La Corte ha rilevato che l’estinzione dell’obbligazione, determinata dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, ha privato il ricorso della sua utilità concreta, rendendo non più necessaria la pronuncia nel merito.
Conseguentemente, in ossequio al principio dispositivo del giudizio amministrativo, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Tale norma, infatti, prevede l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sia sopravvenuto il difetto di interesse delle parti alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti costituite, in ragione della pronuncia in rito e del complessivo assetto degli interessi coinvolti, nonché dell’intervento normativo medio tempore. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per le parti non costituite in giudizio.
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Nota della Redazione
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