Improcedibilità per carenza di interesse in caso di annunciato ma non dimostrato ritiro in autotutela (TAR Lazio n. 13699/2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere opera solo quando una successiva attività amministrativa risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, in modo pieno e irretrattabile. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta anche da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.. La mera comunicazione dell’avvio del procedimento di ritiro in autotutela, non seguita dalla prova dell’esito satisfattivo, non consente di affermare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ma configura una situazione nuova che rende improcedibile il ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nella vendita di prodotti per il settore sanitario, era stata individuata quale fornitore di dispositivi medici e destinataria di una richiesta di pagamento, a titolo di ripiano per il superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018, dell’importo di euro 951,49. La società ha impugnato gli atti amministrativi presupposti e consequenziali, tra cui la determinazione dirigenziale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano e i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa, chiedendone l’annullamento e sollevando eccezioni di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dapprima richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo in tale richiesta anche in prossimità dell’udienza, dopo che l’amministrazione aveva annunciato il ritiro in autotutela dell’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando la giurisprudenza consolidata, ha distinto tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La prima postula un’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, con soddisfazione piena e irretrattabile della pretesa; la seconda consegue al verificarsi di una situazione nuova, di fatto o di diritto, che renda comunque inutile la pronuncia del giudice.
Nel caso di specie, il ritiro in autotutela era stato soltanto annunciato dall’amministrazione, senza che fosse fornita alcuna notizia circa l’esito di tale attività. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, ha impedito di accertare la piena satisfattività dell’interesse azionato, condizione necessaria per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma ha comunque integrato una situazione sopravvenuta idonea a rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
La circostanza che la ricorrente avesse insistito in due occasioni per la cessazione della materia del contendere, ritenendo satisfattiva la comunicazione dell’amministrazione, ha ulteriormente confermato il venir meno dell’interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese tra le parti costituite, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda e della definizione in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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