Inammissibile il ricorso per mancata regolarizzazione della procura alle liti (TAR Lazio n. 13629 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza all’ordinanza collegiale che dispone la regolarizzazione della procura alle liti entro un termine perentorio comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, quando la parte, nonostante la rinnovata chiamata della causa per la discussione, non abbia provveduto a sanare il vizio. L’ordine di regolarizzazione costituisce presupposto processuale indispensabile per la valida instaurazione del contraddittorio e per la decisione nel merito della controversia.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza volta al rilascio del visto per lavoro subordinato stagionale, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna delle stesse a emanare il provvedimento entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
Il Collegio, con ordinanza n. 19572 del 2024, aveva rilevato un vizio della procura alle liti e aveva disposto la regolarizzazione nel termine di novanta giorni. La causa era stata successivamente riammessa alla camera di consiglio per la discussione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che la parte ricorrente non aveva ottemperato all’ordinanza collegiale n. 19572 del 2024, con la quale era stata disposta la regolarizzazione della procura alle liti nel termine perentorio di novanta giorni. Nonostante la causa fosse stata nuovamente chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 9 giugno 2026, il vizio non era stato sanato.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, in applicazione del principio per cui l’ordinanza di regolarizzazione costituisce un adempimento necessario affinché il giudice possa validamente conoscere della domanda e pronunciarsi nel merito. La mancata ottemperanza all’ordine del giudice determina, infatti, l’impossibilità di instaurare un valido rapporto processuale.
In relazione alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, considerate le peculiarità della vicenda. Ha altresì ordinato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte interessata, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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