Cessazione della materia del contendere per rilascio del visto di studio dopo ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (TAR Lazio n. 13604 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione del provvedimento favorevole, intervenuta in ottemperanza a un’ordinanza cautelare resa dal giudice d’appello, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di annullamento avverso l’atto di diniego. In tale evenienza, la particolarità del giudizio, caratterizzato dall’esaurimento dell’effetto satisfattivo dell’azione, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, salva la rifusione del contributo unificato ove versato, in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba aveva rigettato l’istanza di visto per motivi di studio. Avverso il diniego proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo l’annullamento dell’atto previa concessione di misure cautelari.
Interposto appello ai sensi dell’art. 62 cod. proc. amm., il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza, a seguito della quale l’Amministrazione rilasciava il visto di ingresso con validità dal 27.02.2026 al 27.02.2027. Il ricorrente faceva quindi regolare ingresso in Italia e frequentava il secondo semestre universitario, depositando istanza di declaratoria di cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nel trattenere la causa in decisione, ha rilevato che l’Amministrazione, in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 482/2026, si era rideterminata rilasciando il visto richiesto, senza che fosse necessaria ulteriore attività processuale nel giudizio di prime cure. L’intervenuto rilascio del visto e il successivo ingresso in Italia dello studente hanno infatti determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa azionata.
La Sezione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando come l’effetto satisfattivo dell’azione si fosse compiutamente realizzato.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha richiamato le ragioni evidenziate nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato per disporne l’integrale compensazione, riconoscendo tuttavia il diritto del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, alla rifusione del contributo unificato ove versato, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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