Il voto numerico delle commissioni concorsuali è insindacabile salvo contraddizione manifesta (TAR Lazio n. 13560 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso pubblico costituisce lex specialis e vincola non solo i candidati ma la stessa amministrazione, che non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all’applicazione delle sue norme, le quali non possono essere modificate o integrate successivamente alla sua emissione a pena di illegittimità del procedimento per violazione della par condicio tra i candidati. La disposizione del bando che impone di non procedere all’esame dei successivi elaborati qualora uno di essi abbia ricevuto un punteggio inferiore al minimo prescritto è applicabile anche alle insufficienze c.d. marginali, non potendo la commissione disporre di un potere arbitrario di valutare idonei compiti che essa stessa, in base ai criteri preventivamente deliberati, dovrebbe giudicare insufficienti. Il voto numerico attribuito alle prove concorsuali esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, ed è soggetto al sindacato del giudice amministrativo solo in presenza di contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, criteri prestabiliti e voto attribuito, nonché di palese travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso a 200 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con D.M. 8 novembre 2019, veniva escluso dal prosieguo della procedura per aver conseguito, al secondo elaborato di diritto civile, un punteggio di 55/100, inferiore al minimo prescritto di 60/100. In applicazione dell’art. 10, comma 4, del bando, la commissione non procedeva alla correzione delle ulteriori prove scritte sostenute nei giorni successivi.
Avverso il provvedimento di non idoneità del 20.04.2023 il candidato deduceva vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’esclusione per uno scarto di soli cinque centesimi dal giudizio di sufficienza potesse arrecare danno alla stessa amministrazione. Con motivi aggiunti, lamentava che il proprio elaborato fosse di pregio non inferiore a quello di altri candidati, valutati con punteggi da 70/100 a 75/100, e che l’insufficienza derivasse da un’errata interpretazione della traccia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto integralmente il ricorso, osservando che la commissione ha puntualmente applicato la disposizione del bando che impone di non procedere all’esame dei successivi elaborati in caso di attribuzione di un punteggio inferiore al minimo. La correzione non può definirsi incompleta se svolta in modo conforme alle regole del bando e ai criteri preventivamente deliberati.
Il Collegio ha escluso che l’insufficienza c.d. meramente formale e di rilievo marginale possa giustificare una deroga alla regola del bando. Una simile interpretazione contrasterebbe con i canoni di buon andamento, coerenza e trasparenza dell’azione amministrativa, attribuendo alla commissione un potere arbitrario di valutare idonei compiti che essa stessa, in base ai criteri deliberati, dovrebbe giudicare insufficienti. Il principio della preventiva definizione dei criteri di correzione va inquadrato nell’ottica della trasparenza, al fine di evitare che sorgano sospetti di favoritismi.
Quanto alla censura sull’errata valutazione degli elaborati altrui, il TAR ha rilevato che il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé stesso la motivazione. In mancanza di prova di contraddizione manifesta tra elementi di fatto obiettivi, criteri prestabiliti e attribuzione del voto, l’operato della commissione è insindacabile nel merito. La censura relativa all’interpretazione della traccia è stata parimenti respinta, trattandosi di considerazioni attinenti al merito delle valutazioni, coperte dall’ampia discrezionalità della commissione giudicatrice. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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