Payback dispositivi medici: il pagamento ridotto ex art. 7 D.L. 95/2025 determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 13504 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opzione di avvalersi del pagamento del c.d. payback in misura ridotta, versando una quota pari al 25% di quella risultante dai provvedimenti di ripiano regionali e provinciali ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 95/2025, convertito con L. n. 118/2025, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso i provvedimenti di ripiano. Tale pagamento, infatti, realizza la cessazione della materia del contendere quanto all’oggetto sostanziale della pretesa, ma sul piano processuale conduce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il bene della vita concretamente conseguito (il pagamento in misura ridotta) è ontologicamente diverso da quello cui il ricorso era diretto (l’eliminazione dal mondo giuridico degli atti impugnati). L’improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a., consegue alla sopravvenuta carenza di interesse e comporta l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio, quale giudice della sede degli atti statali presupposti, i provvedimenti con cui la Regione Emilia-Romagna ha richiesto il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi del meccanismo del c.d. payback di cui all’art. 9-ter D.L. n. 78/2015. L’impugnativa, originariamente proposta dinanzi al T.A.R. Emilia-Romagna e riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza, riguardava la determinazione regionale di individuazione delle quote di ripiano e gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti di spesa.
Con successivi motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnativa alla successiva determinazione del 2024, nuovamente applicativa del medesimo meccanismo. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato di essersi avvalsa della facoltà di pagare il payback in misura ridotta, versando una quota pari al 25% di quella risultante dai provvedimenti di ripiano, e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la fattispecie alla luce del tenore letterale dell’art. 7 D.L. n. 95/2025, il quale, nel prevedere la possibilità di un adempimento ridotto, ricollega a tale pagamento l’effetto della cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi ad oggetto gli atti di ripiano. Il Tribunale ha tuttavia precisato che, sul piano strettamente processuale, il pagamento così effettuato determina una situazione che deve essere qualificata in termini di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La ragione della distinzione risiede nella diversità tra il bene della vita conseguito dalla ricorrente e quello che il giudizio avrebbe potuto attribuirle. L’adesione al pagamento ridotto, infatti, ha permesso alla società di definire la propria posizione debitoria a condizioni favorevoli, ma non ha prodotto l’effetto demolitorio degli atti impositivi che costituiva l’oggetto della domanda originaria. L’interesse strumentale all’annullamento, pertanto, non può considerarsi satisfatto dall’esito transattivo della vicenda.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che tale conclusione, già affermata in precedenti conformi, è coerente con il disposto dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che consente al giudice di rilevare d’ufficio le questioni rilevabili d’ufficio, tra cui la sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente di non voler coltivare il ricorso ha, infine, corroborato la valutazione di improcedibilità, rendendo superflua ogni ulteriore disamina delle censure di illegittimità costituzionale e di merito.
In ragione della natura processuale della pronuncia, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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