Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Spagna: termine di 120 giorni per provvedere (TAR Lazio n. 13412 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, per il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, decorre dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato. Decorso inutilmente tale termine, sussiste il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, che ha l’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo può commisurare il termine per provvedere alle peculiarità del caso concreto e nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina italiana, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 26 giugno 2025, un’istanza volta al riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. L’Amministrazione, tuttavia, era rimasta silente, non adottando alcun provvedimento espresso nel termine previsto dalla legge.
Avverso tale inerzia, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che la competenza a concludere il procedimento è attribuita al Ministero dell’Istruzione e del Merito e che il termine per il riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero è fissato in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa dall’art. 16, comma 6, del d. lgs. 206/2007, come modificato dal d. lgs. 15/2016, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE.
Nel caso di specie, tale termine era già scaduto alla data di proposizione del ricorso, con conseguente configurabilità del silenzio-inadempimento. Il Tribunale ha quindi ritenuto di ordinare all’Amministrazione di provvedere, commisurando il termine a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in ragione del rilevantissimo numero di istanze della specie presentate (circostanza notoria), richiamando i precedenti di TAR Lazio, sez. IV, 11.04.2023, n. 6150 e sez. IV ter, 14.10.2024, n. 17740.
Quanto all’esame della domanda, la Corte ha richiamato i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022) e dal Consiglio di Stato, sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361, evidenziando l’obbligo per il Ministero di valutare l’intero compendio di conoscenze e competenze acquisite dal richiedente e di disporre, se del caso, misure compensative, nel rispetto del principio comunitario affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Morgenbesser (causa C-313/01).
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Ministero di provvedere entro 120 giorni e nomina, per il caso di inutile decorso, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, nel termine di 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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