Affidamento diretto e verifica preventiva dei requisiti dell’affidatario (TAR Lazio n. 13380 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento diretto, quale modalità legittima e autonoma di scelta del contraente, non è assimilabile alla gara o alla procedura negoziata e impone alla stazione appaltante di motivare le ragioni dell’individuazione del soggetto affidatario, nonché di verificare preventivamente rispetto alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. La società in house, che intenda acquisire beni o servizi mediante accesso al mercato, è tenuta ad applicare il codice dei contratti pubblici, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti della procedura di affidamento. La pubblicazione degli atti di affidamento diretto nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale, anziché nella sezione “bandi e avvisi”, non è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il verbale dell’amministratore unico n. 120 del 9.01.2026 e la determina di aggiudicazione ivi contenuta, con cui la società in house providing del Comune aveva disposto l’affidamento diretto del servizio di consulente del lavoro in favore della controinteressata, all’esito di una manifestazione di interesse. Con motivi aggiunti la ricorrente censurava la mancata verifica preventiva dei requisiti di ordine generale e professionale dell’affidataria, autocertificati e mai controllati prima della stipula del contratto. Il giudizio era stato introdotto con domanda di annullamento, declaratoria di inefficacia del contratto, condanna al risarcimento del danno e all’ostensione dei documenti oggetto di richiesta di accesso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, respingendo l’eccezione della controinteressata. La società operante in regime di in house providing, ai sensi dell’art. 16, ultimo comma, d.lgs. n. 175/2016, è tenuta all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del codice dei contratti pubblici; l’affidamento diretto, anche per i contratti sottosoglia, costituisce una modalità pubblicistica di affidamento, non valendo ad attrarre la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario l’ampia discrezionalità che lo connota.
Il Collegio ha altresì respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo che la pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito della società, anziché nella sezione “bandi e avvisi”, non sia idonea a far decorrere il termine di impugnazione: essa impone all’interessato un’attività di ricerca non prevista dalla legge e contraria al principio di buona fede che innerva il rapporto di diritto amministrativo.
Infondata è stata considerata la censura relativa alla violazione dell’autovincolo procedimentale, in quanto l’avviso di manifestazione di interesse qualificava come meramente eventuale la successiva fase negoziale.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece ritenuto fondato: la Sezione ha richiamato la definizione di affidamento diretto di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), dell’Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 e il principio secondo cui tale istituto, pur non dando luogo a una procedura comparativa, impone alla stazione appaltante la verifica preventiva dei requisiti dell’affidatario. Nel caso di specie la società non aveva provveduto a tale verifica prima della stipula, con conseguente illegittimità dell’affidamento, annullato dal Tribunale, con salvezza del riesercizio del potere.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.