Superato dall’atto di riedizione, il ricorso è improcedibile per difetto di interesse (TAR Lazio n. 13377 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso un provvedimento regolatorio destinato a essere superato da un nuovo esercizio del potere, allorché l’atto di conferma in senso stretto, che ha rappresentato una rivalutazione metodologica del presupposto logico-giuridico dell’obbligo contributivo, sia stato annullato con sentenza passata in giudicato. In tale evenienza, l’interesse della parte ricorrente all’annullamento si trasferisce sul nuovo provvedimento che l’amministrazione adotterà in sede di riedizione del potere, avverso il quale potranno essere fatte valere tutte le doglianze, ivi comprese quelle relative ai profili non direttamente incisi dal giudicato.
Il Fatto
Vodafone Italia S.p.A. ha impugnato la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 103/19/CIR, con cui è stato rinnovato il procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2004-2007, nonché gli atti presupposti, tra cui la delibera n. 18/21/CIR. Successivamente all’adozione dell’atto impugnato, l’Autorità ha riesaminato, per il periodo 1999-2009, il presupposto logico-giuridico dell’obbligo di contribuzione, ossia l’esistenza di un onere iniquo in capo all’operatore designato. Tale delibera è stata annullata dal TAR Lazio e, in appello, dal Consiglio di Stato, con sentenze che hanno determinato la necessità di una rinnovata valutazione dell’iniquità del costo netto anche per le annualità qui in contestazione.
La Motivazione della Corte
Nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso, il TAR Lazio ha dato continuità ai principi enunciati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8561 del 2025. In quella pronuncia, il giudice d’appello – dichiarando improcedibile l’appello relativo alla delibera per gli anni 2008-2009 – ha osservato che, a seguito del giudicato di annullamento delle modalità di accertamento dell’iniquità c.d. secunda facie, l’Autorità dovrà procedere a una nuova determinazione regolatoria. Ciò comporta il superamento dell’assetto regolatorio delineato dalla delibera impugnata e la ridefinizione del titolo giuridico delle quote di ripartizione nei futuri provvedimenti.
Il Collegio ha quindi ritenuto non condivisibile la tesi dell’Autorità, secondo cui residuerebbe comunque un interesse alla decisione nel merito sulla correttezza della quantificazione del costo netto e delle quote di contribuzione, in quanto tali profili non sarebbero stati direttamente incisi dal giudicato. Tale ricostruzione, ha osservato il TAR, si pone in contrasto con il principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato, per il quale la necessità di una nuova determinazione del presupposto logico-giuridico determina il trasferimento dell’interesse della parte ricorrente sul nuovo provvedimento che sostituirà quello originariamente gravato.
Né può condurre a diversa conclusione la sentenza del medesimo TAR n. 9556 del 2026, richiamata dall’Autorità: si tratta di una pronuncia di primo grado, relativa a una differente delibera, che non è idonea a superare il principio di diritto enunciato dal giudice d’appello. Parimenti irrilevanti sono le deduzioni circa il procedimento di riedizione in corso e la conferma dei valori del costo netto, trattandosi di valutazioni destinate a confluire nel provvedimento conclusivo, avverso il quale potranno essere fatte valere tutte le eventuali doglianze. In ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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