L’annullamento dell’autorizzazione non interessa se il progetto è già concluso (TAR Lazio n. 13320 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso un provvedimento autorizzatorio a termine, qualora il progetto autorizzato si sia già concluso e l’atto abbia cessato di produrre effetti. L’accoglimento del ricorso non potrebbe, infatti, recare alcuna utilità concreta al ricorrente, atteso che ogni eventuale nuovo progetto dovrà essere comunque espressamente autorizzato con un nuovo provvedimento. La sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile anche d’ufficio, determina l’improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Un’associazione protezionistica aveva impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per un progetto scientifico di monitoraggio del benessere dei delfini in relazione ai programmi di interazione con il pubblico, condotto da una fondazione in collaborazione con un’università. Il ricorso era diretto anche contro il programma di monitoraggio e gli atti presupposti, tra cui il parere favorevole della Commissione scientifica CITES.
Nel corso del giudizio, la fondazione interessata spiegava intervento ad opponendum a sostegno della legittimità dell’autorizzazione impugnata. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti, assumendone l’illegittimità sotto molteplici profili sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di carenza di interesse sollevata dalle amministrazioni resistenti con memoria dell’11 giugno 2026. Queste avevano evidenziato che il provvedimento impugnato aveva cessato di produrre effetti il 13 dicembre 2023, momento di conclusione del progetto autorizzato, con la conseguente inutilità di una decisione nel merito.
La ricorrente, in replica alla memoria, aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, a condizione che fosse confermata la chiusura definitiva del progetto e l’esaurimento del provvedimento autorizzatorio. Tale circostanza risultava confermata dalle amministrazioni, che avevano testualmente dichiarato che ogni eventuale nuovo progetto avrebbe richiesto una nuova e distinta autorizzazione.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione nel merito non avrebbe potuto produrre alcuna utilità concreta per la ricorrente, dal momento che il provvedimento autorizzatorio si era ormai esaurito con la conclusione del progetto.
In ragione della novità delle questioni prospettate, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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