Revoca del nulla osta al ricongiungimento e nuova determinazione amministrativa: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13239 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso un provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio, adotta un nuovo provvedimento che annulla e sostituisce quello originariamente impugnato. In tale evenienza, l’eventuale annullamento giurisdizionale del primo atto non sarebbe in grado di arrecare alcuna concreta utilità al ricorrente, rendendo il giudizio privo del requisito dell’interesse alla decisione nel merito. La sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile anche d’ufficio, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale, rilasciato in suo favore, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Nel corso del giudizio, il tribunale, con ordinanza del 9 marzo 2026, aveva sottoposto al contraddittorio delle parti la questione, rilevata d’ufficio, della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione dell’apertura da parte dell’Amministrazione resistente di un nuovo procedimento di revoca del nulla osta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, in data 6 luglio 2026, l’Amministrazione resistente aveva adottato un nuovo provvedimento di revoca, che annullava il provvedimento del 17 aprile 2025 oggetto dell’originaria impugnativa. Tale circostanza ha assunto rilievo dirimente ai fini della decisione.
La Sezione ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso. Il presupposto logico-giuridico di tale statuizione risiede nella considerazione che un eventuale annullamento del provvedimento del 17 aprile 2025 non arrecherebbe alcuna utilità alla ricorrente, essendo stato quel provvedimento già rimosso dall’ordinamento per effetto della nuova determinazione amministrativa adottata in autotutela.
La pronuncia si fonda sul principio generale in virtù del quale la carenza di interesse alla decisione, sopravvenuta nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi sul merito di una controversia rispetto alla quale sia venuto meno l’interesse concreto e attuale della parte ricorrente alla rimozione dell’atto impugnato.
Con riguardo alle spese di lite, il tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, in considerazione della natura processuale della decisione e della circostanza che l’esito del giudizio è dipeso da un fatto sopravvenuto non imputabile alla condotta delle parti.
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Nota della Redazione
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